31987D0393

87/393/CEE: Decisione della Commissione del 1 luglio 1987 che invita l'Italia a revocare le misure adottate al fine di premunirsi contro l'introduzione di organismi nocivi associati a funghi coltivati freschi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 30/07/1987 pag. 0040 - 0041


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 1987

che invita l'Italia a revocare le misure adottate al fine di premunirsi contro l'introduzione di organismi nocivi associati a funghi coltivati freschi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(87/393/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che uno Stato membro, se ritiene che esista un pericolo imminente d'introduzione o di propagazione nel proprio territorio di organismi nocivi, può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari necessarie al fine di premunirsi contro questo pericolo, a condizione che comunichi senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, accompagnate da una relazione sui motivi che le hanno causate, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE;

considerando che il 22 maggio 1987 l'Italia ha adottato misure che vietano dal 1o giugno al 31 dicembre 1987 l'introduzione nel territorio nazionale di funghi coltivati freschi (decreto 22 maggio 1987: Divieto d'importazione di funghi coltivati freschi) (3);

considerando che soltanto nella riunione del comitato fitosanitario permanente tenutasi il 22 giugno 1987 l'Italia ha comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate ed una relazione sui motivi che le hanno causate;

considerando che tale comunicazione non è stata effettuata senza indugio, come stipulato dall'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase della direttiva 77/93/CEE;

considerando che, durante la riunione tenuta il 22 giugno 1987 dal comitato fitosanitario permanente, l'Italia ha motivato essenzialmente con gli argomenti sotto esposti le misure da essa adottate:

- i suoi servizi fitosanitari hanno accertato, in una partita di funghi coltivati freschi provenienti dai Paesi Bassi, la presenza di nematodi che non hanno però potuto identificare chiaramente;

- risulta da informazioni scientifiche che in Europa occidentale e centrale esistono nematodi considerati pericolosi, ossia il Ditylenchus myceliophagus e l'Aphelenchoides composticola, noti rispettivamente dal 1958 e dal 1957;

- non essendo in possesso di dati sicuri quanto al rischio d'introdurre tali organismi nocivi attraverso l'importazione di partite di funghi coltivati freschi, l'Italia ha adottato misure preventive, in attesa che vengano presi adeguati provvedimenti comunitari;

considerando che dagli argomenti sopra addotti non risulta che esista un pericolo imminente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE; che nessun motivo urgente sembra infatti giustificare un provvedimento così drastico come un divieto generale d'importazione;

considerando quindi che l'Italia dovrebbe revocare immediatamente le misure che vietano l'importazione di funghi freschi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia è tenuta a revocare il decreto 22 maggio 1987, recante divieto d'importazione di funghi coltivati freschi, che proibisce l'introduzione nel territorio nazionale di funghi coltivati freschi dal 1o giugno 1987 al 31 dicembre 1987.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 151 dell'11. 6. 1987, pag. 1.

(3) Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30. 5. 1987, pag. 9.