31987D0360

87/360/CECA: Decisione della Commissione del 25 giugno 1987 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta autorità, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (126a deroga) (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 15/07/1987 pag. 0030 - 0030


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1987

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta autorità, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (126a deroga)

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(87/360/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Altra autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione 81/772/CECA (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che la Danimarca ha reso noto le difficoltà eccezionali e provvisorie della sua industria di trasformazione in merito all'approvigionamento sul mercato comunitario di lamiere speciali destinate alla fabbricazione di scatole di conserva; che queste difficoltà dovrebbero essere superate entro la fine del 1987;

considerando che il governo danese ha pertanto presentato alla Commissione una richiesta di autorizzazione all'importazione dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, dei quantitativi necessari di lamiere speciali richieste provenienti da paesi terzi, in sospensione tariffaria; considerando che tale importazione a carattere eccezionale si giustifica per i motivi di politica commerciale enunciati all'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64; che la Commissione può quindi autorizzare una deroga alla raccomandazione n. 1-64;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito alla richiesta di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Danimarca è autorizzata a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 nella misura necessaria per importare, a dazio nullo dai paesi terzi, 3 000 t di lamiere di acciaio non legato, laminate a freddo, di spessore inferiore a 0,5 mm, rivestite per elettrolisi su entrambe le facce di uno strato, non superiore a 0,05 micron, di cromo metallico di un peso unitario compreso tra 70 mg/m2 e 130 mg/m2 e di ossido di cromo contenente un quantitativo di cromo non inferiore a 10 mg/m2 e non superiore a 25 mg/m2.

Questo prodotto rientra nella sottovoce ex 73.13 B IV d) della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La Danimarca prende le misure necessarie per impedire la riesportazone verso altri Stati membri del prodotto siderurgico, importato nell'ambito del contingente tariffario, nello stato in cui si trova al momento dell'importazione.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 25 giugno 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

(2) GU n. L 285 del 7. 10. 1981, pag. 33.