87/341/CEE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1987 che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste sull' allegato II relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della decisione 86/283/CEE relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 30/06/1987 pag. 0010 - 0010
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1987 che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste sull'allegato II relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della decisione 86/283/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (87/341/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, vista la raccomandazione della Commissione, considerando che l'articolo 6 dell'allegato II della decisione 86/283/CEE dispone che la Comunità può rivedere, se necessario, gli importi che determinano in quali casi possano essere utilizzati i formulari EUR 2 invece dei certificati EUR 1 e quando non sia necessario fornire una prova del carattere originario dei prodotti come stabilito all'articolo 16 di detto allegato; considerando che, in seguito al cambiamento automatico biennale della data di riferimento prevista all'allegato II, sarebbe ridotto il valore effettivo degli importi espressi nelle monete nazionali di cui trattasi, che corrispondono agli importi stabiliti agli articoli 6 e 16 di detto allegato; che per evitare detta riduzione è necessario aumentare gli importi medesimi, DECIDE: Articolo 1 L'allegato II della decisione 86/283/CEE è modificato come segue: - l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) è portato a 2 590 ECU; - gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono portati rispettivamente a 180 e 515 ECU. Articolo 2 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987 Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.