87/279/CEE: Decisione del Consiglio del 18 maggio 1987 relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per quanto riguarda i mezzi di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 23/05/1987 pag. 0033 - 0034
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1987 relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per quanto riguarda i mezzi di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo (87/279/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, prima dell'adesione del Portogallo, la Comunità aveva dichiarato che poteva essere previsto un sostegno comunitario per la sorveglianza ed il controllo delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di questo Stato (3); considerando che i mezzi di sorveglianza e di controllo di cui dispone la Repubblica portoghese per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di politica comune della pesca nelle acque soggette alla sua sovranità o alla sua giurisdizione devono essere completati, modernizzati e migliorati per essere più efficaci; considerando che è opportuno che la Comunità partecipi al finanziamento delle spese sostenute da questo Stato membro a tal fine; che queste spese dovrebbero essere finanziate dalla Comunità per il 50 %, entro i limiti di un importo massimo; considerando che è necessario assicurare che i mezzi così migliorati siano effettivamente impiegati e che le spese siano effettuate correttamente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Alle condizioni stabilite in allegato, la Comunità partecipa al finanziamento delle spese sostenute dalla Repubblica portoghese per il completamento, l'ammodernamento e il miglioramento dei mezzi di sorveglianza e di controllo ai fini della corretta applicazione delle disposizioni della politica comune della pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di detto Stato membro. 2. La Comunità rimborsa, entro i limiti di un importo massimo di 12 milionidi ECU, il 50 % delle spese imputabili sostenute dalla Repubblica portoghese nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1988 e il 31 dicembre 1989. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, la Comunità può concedere anticipi fino al 25 % delle spese imputabili. Articolo 2 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 323 del 16. 12. 1986, pag. 7. (2) Parere reso il 10 aprile 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 302 del 15. 12. 1985, pag. 493. ALLEGATO 1. Le spese imputabili relative ai mezzi di sorveglianza e di controllo delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo riguardano: a) l'acquisto di attrezzature destinate a migliorare e modernizzare la capacità di sorveglianza e di controllo navale ed aereo delle attività di pesca; b) l'acquisto di attrezzature destinate a migliorare e modernizzare il sistema di comunicazione tra le navi, le aeromobili ed i centri terrestri incaricati di sorvegliare e controllare le attività di pesca; c) l'acquisto di navi di sorveglianza, tenuto conto in particolare delle esigenze di controllo della zona costiera occidentale. 2. Entro il 30 settembre 1987, la Repubblica portoghese comunica alla Commissione un programma circostanziato delle spese di cui al punto 1. Il programam deve indicare, tra l'altro: - le caratteristiche tecniche delle navi e delle attrezzature, i relativi costi e le modalità di pagamento previste; - l'impiego previsto delle navi e delle attrezzature e la data della loro entrata in servizio; - se un'attrezzatura è destinata ad una nave o ad un aeromobile, il programma delle operazioni di sorveglianza e di controllo della pesca previsto per tale nave e aeromobile; - il programma delle operazioni di sorveglianza e di controllo previsto per le navi da acquistare. 3. La Repubblica portoghese deve dimostrare in che modo il finanziamento dei mezzi in questione permetterà di migliorare la sorveglianza ed il controllo delle attività di pesca. 4. Nei due mesi successivi al ricevimento del programma di cui al punto 2, la Commissione si pronuncia sull'imputabilità delle spese previste. 5. Il rimborso delle spese ed il pagamento degli anticipi vengono effettuati soltanto se le disposizioni della direttiva 77/62/CEE (1) sono state rispettate. 6. La Repubblica portogehese fornisce alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste per poter espletare le sue funzioni per quanto riguarda la presente decisione. Se la Commissione ritiene che i mezzi tecnici di sorveglianza e di controllo per l'acquisto dei quali la Comunità ha accordato un contributo finanziario, in applicazione della presente decisione, non sono stati utilizzati per le finalità stabilite e conformemente alle condizioni previste nella presente decisione, essa ne informa la Repubblica portoghese. Questa procede allora ad un'inchiesta amministrativa a cui possono partecipare funzionari della Commissione. La Repubblica portoghese informa la Commissione in merito agli sviluppi ed ai risultati dell'inchiesta e le comunica una copia della relazione di inchiesta nonché gli elementi principali che sono serviti alla stesura della relazione. La Commissione può procedre a verifiche per assicurarsi dell'applicazione della presente decisione da parte della Repubblica portoghese; quest'ultima assiste i funzionari designati a tale scopo dalla Commissione. Il presente punto non pregiudica l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2057/82 (2). (1) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.