87/230/CEE: Decisione del Consiglio del 7 aprile 1987 che modifica la direttiva 80/1095/CEE e le decisioni 80/1096/CEE e 82/18/CEE per quanto concerne la durata ed i mezzi finanziari delle misure di eradicazione della peste suina classica
Gazzetta ufficiale n. L 099 del 11/04/1987 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0104
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1987 che modifica la direttiva 80/1095/CEE e le decisioni 80/1096/CEE e 82/18/CEE per quanto concerne la durata ed i mezzi finanziari delle misure di eradicazione della peste suina classica (87/230/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), ha limitato a cinque anni la durata dell'azione; considerando che durante questo periodo una grave epizoozia di peste suina classica ha colpito il territorio di alcuni Stati membri, rendendovi difficile la realizzazione integrale del loro piano di eradicazione, previsto dalla direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio delle Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerla tale (6); considerando che la proposta della Commissione attualmente all'esame del Consiglio mira al proseguimento dell'azione per l'eradicazione della peste suina classica, tramite un rafforzamento delle misure di lotta; considerando che, in attesa della decisione del Consiglio sull'insieme di detta proposta e lasciando impregiudicati i lavori in corso in materia, occorre prolungare di un anno la durata dell'azione finanziaria della Comunità prevista dalla decisione 80/1096/CEE, allo scopo di evitare una soluzione di continuità nell'azione stessa; che conviene modificare di conseguenza la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 82/18/CEE (7), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La direttiva 80/1095/CEE è modificata come segue: a) all'articolo 3, paragrafo 3 i termini « cinque anni » sono sostituiti dai termini « sei anni »; b) all'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera b) i termini « cinque anni » sono sostituiti dai termini « sei anni »; c) all'articolo 12, paragrafo 2: - i termini « cinque anni » sono sostituiti dai termini « sei anni »; - i termini « prima del 1o gennaio 1987 » sono sostituiti dai termini « prima del 1o gennaio 1988 »; - i termini « prima del 1o luglio 1992 » sono sostituiti dai termini « prima del 1o luglio 1993 ». 2. La decisione 80/1096/CEE è modificata come segue: a) all'articolo 2, paragrafo 1 i termini « cinque anni » sono sostituiti dai termini « sei anni »; b) all'articolo 2, paragrafo 2: - i termini « 35 milioni di ECU » sono sostituiti dai termini « 38 milioni di ECU »; - i termini « 10 milioni di ECU » sono sostituiti dai termini « 12 milioni di ECU »; c) all'articolo 3, paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: « Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 80/1095/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità resta acquisita per le misure adottate dagli Stati membri allo scopo di prolungare di un anno i piani approvati conformemente all'articolo 5, paragrafo 3. » 3. All'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 82/18/CEE i termini « cinque anni » sono sostituiti dai termini « sei anni ». Articolo 2 Anteriormente al 1o novembre 1987, il Consiglio delibera, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sull'instaurazione di un'azione finanziaria complementare della Comunità nonché sulle misure necessarie che gli Stati membri dovranno attuare per raggiungere l'eradicazione della peste suina classica nella Comunità. Articolo 3 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1987. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT (1) GU n. C 295 del 21. 11. 1986, pag. 5. (2) GU n. C 76 del 23. 3. 1987. (3) GU n. C 83 del 30. 3. 1987, pag. 3. (4) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5. (5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (6) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1. (7) GU n. L 9 del 14. 1. 1982, pag. 29.