31987D0215

DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 23 marzo 1987, che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 Kw e inferiore o pari a 75 Kw, originari della Romania, (87/215/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1987 pag. 0053 - 0054


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1987

che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 Kw e inferiore o pari a 75 Kw, originari della Romania

(87/215/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 11 e 14,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Dazi provvisori

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3019/86 (2), nell'ambito della procedura di riesame aperta il 26 novembre 1985 (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase di potenza superiore a 0,75 Kw e pari o inferiore a 75 Kw, originari, tra l'altro, della Romania.

Il dazio provvisorio è stato prorogato di due mesi con il regolamento (CEE) n. 254/87 del Consiglio (4).

B. Procedura successiva

(2) Nel corso della procedura successiva all'istituzione del dazio provvisorio l'esportatore romeno ha sostenuto che nel 1985 la sua quota di mercato era scesa ad un livello minimo e ha quindi chiesto che la procedura nei suoi confronti sia chiusa senza istituzione di provvedimenti definitivi.

L'esportatore ha inoltre offerto un impegno in merito al livello del prezzo minimo delle sue esportazioni di motori polifase normalizzati nella Comunità.

(3) Le importazioni originarie della Romania, che sono effettivamente scese da 29 500 a 13 900 unità tra il 1982 e il 1985, sono nuovamente aumentate a 39 000 unità nei primi nove mesi del 1986. In mancanza di provvedimenti definitivi, la quota di mercato delle importazioni originarie del paese in questione potrebbe quindi superare il limite minimo.

Alla luce delle conclusioni definitive del Consiglio in materia di pratiche di dumping, pregiudizio, motivi di pregiudizio e interesse della Comunità, illustrate nel regolamento (CEE) n. 864/87 (5), la Commissione rileva che le importazioni in questione minacciano di aggravare il pregiudizio già sostanziale subito dall'industria comunitaria dei motori polifase normalizzati.

(4) In tali circostanze, la chiusura della procedura di riesame senza istituzione di provvedimenti definitivi nei confronti dell'esportatore romeno rappresenterebbe una discriminazione rispetto agli altri esportatori interessati.

C. Impegni

(5) L'impegno sui prezzi offerto dall'esportatore romeno è sufficiente per eliminare la minaccia di pregiudizio che le esportazioni in esame potrebbero provocare all'industria comunitaria dei motori polifase normalizzati. La Commissione ha quindi ritenuto accettabile tale impegno.

DECIDE:

Articolo unico

È accettato l'impegno offerto dalla società esportatrice Electro-Export-Import (Romania) nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, di cui alla sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 e 85.01-36, originari della Romania.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 68.

(3) GU n. C 305 del 26. 11. 1985, pag. 2.

(4) GU n. L 26 del 29. 1. 1987, pag. 1.

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.