31987D0135

87/135/CEE: Decisione della Commissione del 23 febbraio 1987 che accetta un impegno offerto dalla Kyocera Corporation nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici originarie del Giappone e che conclude la procedura

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 24/02/1987 pag. 0036 - 0037


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1987

che accetta un impegno offerto dalla Kyocera Corporation nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici originarie del Giappone e che conclude la procedura

(87/135/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

Con regolamento (CEE) n. 2640/86 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici originarie del Giappone.

La Kyocera Corporation figura tra gli esportatori giapponesi che hanno effettuato esportazioni in dumping, nella Comunità, di alcuni tipi di fotocopiatrici durante il periodo di riferimento (gennaio-luglio 1985), arrecando pregiudizio ai produttori comunitari.

Prima dell'istituzione dei dazi provvisori, la Kyocera aveva offerto un impegno che non è stato accolto dalla Commissione, nella fase provvisoria.

La Kyocera ha spedito nella Comunità le ultime fotocopiatrici a carta comune nel luglio 1985, e da allora non ha effettuato altre esportazioni.

La Commissione ha accertato che la Kyocera ha cessato completamente di produrre fotocopiatrici a carta comune nel marzo 1986.

La Kyocera ha riveduto la sua offerta di impegno in merito alle esportazioni future e ha promesso, qualora dovesse decidere di riprendere le esportazioni verso la Comunità, di avvertirne la Commissione con un preavviso sufficiente.

La Commissione ritiene accettabile il nuovo impegno della Kyocera.

Il Consiglio ha deciso la riscossione degli importi vincolati quali dazio antidumping provvisorio a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 535/87 (3),

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione accetta l'impegno offerto dalla Kyocera Corporation nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di fotocopiatrici a carta comune, di cui alla sottovoce 90.10 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 90.10-22, originarie del Giappone.

Articolo 2

L'indagine relativa alla procedura antidumping di cui all'articolo 1 è conclusa.

Fatto a Bruxelles, del 23 febbraio 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 239 del 26. 8. 1986, pag. 5.

(3) Vedi pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.