87/98/CEE: Decisione della Commissione del 29 luglio 1986 relativa agli aiuti che il governo del Land Renania- Palatinato intende concedere ad un'impresa del settore metallurgico con sede a Betzdorf (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 040 del 10/02/1987 pag. 0017 - 0021
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1986 relativa agli aiuti che il governo del Land Renania-Palatinato intende concedere ad un'impresa del settore metallurgico con sede a Betzdorf (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (87/98/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al citato articolo e sulla base di tali osservazioni, considerando quanto segue: I Con lettera dell'11 aprile 1985, il governo della Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione per la concessione di un aiuto corrispondente al 7,5 %, per un valore di 1,176 750 milioni di DM, ad un investimento di 15,69 milioni di DM, destinato all'ampliamento di un'impresa del settore metallurgico. Con lettera del 21 agosto 1985 il governo federale ha risposto alla richiesta di informazioni presentata della Commissione il 14 maggio 1985. Tale aiuto riguarda impianti per la fabbricazione di fusti di birra, armadi metallici e radiatori, la rete di distribuzione commerciale dell'impresa nonché l'ampliamento del suo sistema di informatizzazione secondo la seguente ripartizione: 5,72 milioni di DM riguarderebbero lavori di costruzione, mentre 9,97 milioni di DM sarebbero destinati a macchine ed impianti. Con tale investimento verrebbero creati più di 50 posti di lavoro permanenti. Sebbene la località dove verrebbe effettuato tale investimento non si trovi in una zona assistita né dal programma di azione comune « miglioramento delle strutture economiche regionali » né dal Land Renania-Palatinato, il governo del Land intende concedere ugualmente tale aiuto a causa del tasso di disoccupazione superiore dell'8 % alla media federale registrato nel 1984 dall'ufficio di collocamento del distretto di Betzdorf, a causa del tasso di disoccupazione superiore del 25 % alla media annuale federale registrato nel 1983-1984 nei distretti limitrofi della Renania-Palatinato, nonché a causa della precaria situazione in cui si trovano i posti di lavoro del settore siderurgico nel distretto di Altenkirchen e nel Siegerland. Il governo federale non ritiene probabili eventuali effetti negativi sul mercato comune in quanto l'impresa esporta in media solo il 10 % della sua produzione. Dopo un primo esame la Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto previsto rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Essa ha altresì esaminato se ricorrano le condizioni per dichiarare l'aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). A parere della Commissione la situazione socioeconomica nel distretto di Betzdorf non è però così sfavorevole da rendere necessaria la concessione dell'aiuto ai sensi di tale articolo al fine del suo sviluppo. A tale conclusione la Commissione è giunta esaminando i dati a sua disposizione relativi al tasso di disoccupazione medio dal 1980 al 1984 nel distretto di Betzdorf, il suo sviluppo durante tale periodo, il movimento dei lavoratori pendolari relativamente all'impresa e al distretto, nonché la media del valore aggiunto lordo procapite al costo dei fattori dal 1980 al 1982 nel bacino di lavoro di Siegen dove si trova Betzdorf. A parere della Commissione quindi l'aiuto progettato non soddisfa le condizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) per la concessione della deroga. Per questo motivo essa ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2. Con le lettere del 4 ottobre e del 13 dicembre 1985 essa ha portato rispettivamente il governo federale a formulare le proprie osservazioni. Gli interessati sono stati informati dell'avvio della procedura con comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1985 (1). II Nella sua lettera del 5 novembre 1985, completata dalla successiva lettera del 7 gennaio 1986 in seguito alla richiesta da parte della Commissione di ulteriori informazioni, il governo federale ha richiamato l'attenzione sul fatto che il tasso di disoccupazione nella zona di Betzdorf rimane elevato. La ragione principale della necessità di creare nuovi posti di lavoro in tale area risiede però nella minaccia che incombe su più di 400 posti di lavoro nell'industria siderurgica nel comune di Mudersbach che si trova a soli 7 km di distanza. Vi è infatti motivo di temere che, qualora dovessero venire soppressi dei posti di lavoro nell'industria siderurgica anche nel distretto di Betzdorf, il tasso di disoccupazione potrebbe salire a più del 20 % della media federale. Inoltre Betzdorf si trova solo a pochi chilometri dalla zona assistita dal programma di azione comune e la maggior parte dei lavoratori proviene da tale zona (comune di Altenkirchen). III Nelle osservazioni espresse nell'ambito della procedura, altri due Stati membri, tre associazioni di imprese nonché due singole imprese si sono dichiarate d'accordo con la Commissione. IV (1) L'aiuto che il Land Renania-Palatinato intende concedere ad un'impresa del settore metallurgico con sede a Betzdorf favorisce tale impresa rendendone meno onerosi gli investimenti. A ciò non si può opporre che un aiuto regionale non fa che compensare gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'impresa. Anzitutto va ricordato che anche la compensazione di svantaggi locali costituisce un'agevolazione per l'impresa, in quanto grazie all'aiuto essa può ridurre i suoi costi. In effetti un aiuto non deve essere esaminato sotto il profilo dei suoi motivi od obiettivi bensì sotto il profilo degli effetti che esplica in rapporto alla situazione di partenza nel mercato comune in mancanza di tale misura. Inoltre, nella maggior parte dei casi è dubbio che sia possibile calcolare gli svantaggi locali con una precisione tale da consentire di fissare un importo degli aiuti che compensi tali svantaggi. Ma, soprattutto, occorre tener presente che gli aiuti regionali vengono fissati di solito dagli Stati membri ad un livello tale da costituire un incentivo finanziario per le imprese ad investire in determinate zone. Del resto, può risultare che la concessione di aiuti regionali si risolva in una misura agevolata a favore di determinate imprese già dalla lettera stessa dell'articolo 92, il cui paragrafo 3 stabilisce infatti che gli aiuti allo sviluppo regionale possono essere compatibili con il mercato comune se ricorrono determinate condizioni: ciò significa che questi aiuti ricadono in quanto tali sotto il divieto del paragrafo 1 dello stesso articolo e, di conseguenza, non si può sostenere che la loro natura agevolativa venga meno solo perché servirebbero a compensare gli svantaggi derivanti dalla localizzazione. L'aiuto previsto falsa la concorrenza in quanto accresce sostanzialmente l'utile dell'impresa beneficiaria conferendole un vantaggio rispetto ai concorrenti che non fruiscono di analoghe sovvenzioni. Tali distorsioni di concorrenza sono già avvertibili con un equivalente sovvenzione netta del 5,09 %. Con una diminuzione dei costi d'investimento al netto d'imposta di questa entità, l'impresa si trova avvantaggiata rispetto ai concorrenti non sovvenzionati. Dato che l'aiuto induce l'impresa a restare nel sito in cui si trova, esso falsa anche per questo motivo la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1: infatti, la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune (articolo 3, lettera f) del trattato CEE) implica anche che le imprese stabiliscano la propria sede in base a decisioni autonome e che non vengano quindi influenzate o guidate da eventuali aiuti. Inoltre, gli aiuti in questione ostacolano il commercio fra gli Stati membri in quanto i prodotti cui si riferisce l'investimento sono oggetto di scambi tra Stati membri e, per di più, l'impresa beneficiaria partecipa a tali scambi. Nel 1984, il commercio intracomunitario di fusti e recipienti simili in lamiera d'acciaio di 50 litri o più (Nimexe 73.23-10) è ammontato a 116 720 t per un valore di 88,436 milioni di ECU. La quota della Germania in tali scambi è del 39 %. Sempre nel 1984, sono state vendute nell'interscambio comunitario 5 145 t di armadi a porte, a sportelli o ad ante e 4 949 t di armadi a cassetti in metallo di più di 80 cm di altezza (Nimexe 94.03-33 e 94.03-35) per un valore totale di 28,484 milioni di ECU. La percentuale della Repubblica federale di Germania nell'interscambio è del 34 % per gli armadi a porte o ad ante e del 21 % per quelli a cassetti. Gli scambi di radiatori di ferro o di acciaio (Nimexe 73.37-59) ammontavano nel 1984 a 139 485 milioni di t per un valore di 188,956 milioni di ECU, pari al 31 % del valore della produzione della Comunità. Inoltre il governo federale ha comunicato che nel 1984 l'impresa di cui trattasi aveva esportato il 5 % della sua produzione in altri Stati membri ed un ulteriore 5 % in paesi terzi. Dato che una percentuale di esportazioni verso altri Stati membri pari al 5 % non può essere considerata, per ridotta che sia, rilevante, non è possibile condividere il parere del governo federale secondo il quale l'aiuto in questione non inciderebbe sul mercato comune. Inoltre, una parte degli investimenti oggetto degli aiuti dovrebbe servire a sviluppare la rete di distribuzione dell'impresa sui vari mercati, tra i quali quello europeo, e ad ampliare il sistema di informatizzazione per soddisfare anche su tale mercato le future esigenze. Già oggi l'impresa possiede saloni di vendita in cinque Stati membri oltre alla Repubblica federale di Germania. Infine, il pregiudizio che tali aiuti possono arrecare al commercio fra Stati membri va valutato non solo nei suoi effetti sulle quote di esportazione dell'impresa, ma anche nella sua incidenza sulle vendite dell'impresa sul mercato interno. Se lo Stato membro in questione partecipa a scambi intracomunitari di tali prodotti, l'impresa si trova in concorrenza anche sul mercato interno con le importazioni da altri Stati membri, che risentono quindi anch'essi della distorsione di concorrenza. L'aiuto previsto dal Land Renania-Palatinato rientra quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. (2) Dato che nella fattispecie si tratta di un aiuto regionale, occorre accertare se sussistono le possibilità di deroga al divieto di aiuti di Stato previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c). Tali deroghe possono essere concesse, in particolare, unicamente quando la Commissione è in grado di appurare che le forze di mercato da sole non sarebbero sufficienti a indurre i beneficiari ad iniziative idonee a realizzare uno degli obiettivi specificati nelle disposizioni di deroga. La concessione di deroghe non giustificate dai motivi di cui sopra significherebbe introdurre ostacoli agli scambi fra Stati membri e distorsioni di concorrenza, senza che ciò sia compensato da un beneficio per la Comunità. Nell'applicare i principi sopra esposti nell'esame dei programmi di aiuto regionale, la Commissione deve arrivare al convincimento che nelle regioni in questione sussistono difficoltà sufficientemente serie rispetto alla situazione nel resto della Comnità, tali da giustificare la concessione dell'aiuto e il suo ammontare. Tale esame deve dimostrare che l'aiuto è necessario per raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o c). Se ciò non può essere dimostrato, bisogna dedurre che l'aiuto non contribuisce a raggiungere gli obiettivi specificati nelle disposizioni di deroga, ma serve piuttosto a favorire l'impresa in questione. (3) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il livello di vita sia anormalmente basso oppure che abbia una grave forma di sottoccupazione. In occasione dell'avvio della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti del decimo piano generale del programma comune, la Commissione aveva espresso il parere che la situazione economica e sociale della Repubblica federale non giustificava né a livello nazionale né a quello locale, l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). La Commissione aveva espresso tale posizione nell'allegato alla lettera al governo federale del 6 novembre 1981. Questa conclusione ha trovato ulteriore conferma nel successivo esame condotto dalla Commissione in occasione dell'avvio della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti dei programmi regionali di aiuto previsti dal Baden-Wuerttemberg, dalla Baviera, dall'Assia, dalla Bassa Sassonia, dalla Renania-Palatinato e dallo Schleswig-Holstein, ed è stata ribadita nell'allegato alla lettera inviata dalla Commissione al governo federale il 10 agosto 1984. La Commissione rinvia quindi alle due lettere in questione. Anche dopo l'ulteriore esame da essa condotto, la Commissione rimane del parere che sia nell'insieme della Repubblica federale che nella regione specifica interessata dalla presente decisione il livello di vita sia anormalmente basso o abbia una grave forma di sottoccupazione. Nella Renania-Palatinato, dove dovrebbero essere concessi gli aiuti contro i quali è stata avviata la procedura, il reddito lordo pro capite nel 1983 era del 7 % superiore alla media comunitaria, mentre la disoccupazione nel 1985 era inferiore addirittura del 39 % alla corrispondente media comunitaria. (4) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), possono essere autorizzati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. L'alterazione delle condizioni degli scambi provocata da un aiuto regionale può ritenersi non contraria all'interesse comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) quando risulti accertato che, rispetto alla media nazionale, la regione interessata soffra sul piano economico di arretratezza che possa essere considerata grave secondo i criteri comunitari; che, senza gli aiuti in questione, le sole forze di mercato non sarebbero in grado di eliminare tali difficoltà; che il livello degli aiuti è commisurato a tali difficoltà e che la loro concessione non altera oltre misura in determinati settori la concorrenza all'interno del mercato comune. Per avere la sicurezza che il proprio esame del contesto comunitario sia effettivamente condotto in modo sistematico ed oggettivo, la Commissione ha sviluppato un metodo in virtù del quale fissa, per le regioni di ogni Stato membro, determinate soglie per la concessione degli aiuti, ottenute a partire dai vari dati sulla disoccupazione strutturale e sul prodotto interno lordo pro capite. Tali soglie vengono rivedute regolarmente alla luce dei più recenti dati disponibili. Secondo i valori attuali, le regioni della Repubblica federale possono beneficiare di aiuti quando il loro prodotto interno lordo pro capite o il loro valore aggiunto lordo pro capite al costo dei fattori è inferiore del 76 % alla media federale o la loro percentuale di disoccupazione nella media degli ultimi cinque anni supera il 145 % della media federale. Tali soglie sono state comunicate al governo federale con lettera inviata al ministro dell'economia il 31 luglio 1985, alla quale il governo federale ha risposto con lettera inviata alla Commissione il 22 gennaio 1986, nella quale prende atto di tali valori. In occasione dell'avvio della procedura, la Commissione ha adottato, per quanto riguarda la creazione di valore lordo pro capite al costo dei fattori, la percentuale, pari al 95 %, della media federale, valida per la regione di Siegen, nella quale si trova Betzdorf, come valore indicativo per quest'ultimo comune. Il governo tedesco non ha contestato tale impostazione. Il tasso di disoccupazione medio nel distretto di Betzdorf dal 1981 al 1985 è stato solo del 108 % rispetto alla media nazionale. Sulla base di tali valori, quindi, gli aiuti regionali nel distretto di Betzdorf non potrebbero essere considerati compatibili con il mercato comune. Questa tuttavia va considerata solo come una prima valutazione che può essere corretta nella seconda fase della valutazione qualora, sulla base di ulteriori indicatori della situazione attuale o dello sviluppo futuri nella regione in questione, risulti giustificata una diversa conclusione. (5) Nella seconda fase della valutazione, la Commissione ha esaminato l'analisi socioeconomica da essa intrapresa in occasione dell'avvio della procedura, alla quale viene fatto esplicitamente riferimento in questa sede, sulla base delle tendenze più recenti della disoccupazione, nonché degli argomenti presentati nel parere del governo federale. Relativamente al distretto in questione, i risultati conseguiti sono i seguenti: - Il tasso di disoccupazione nel distretto di Betzdorf non è affatto elevato: dal 1981 al 1985 il suo valore medio è stato soltanto del 108 % rispetto alla media federale fatta uguale a 100. Inoltre, dal 1983 è diminuito di 16 punti, più che compensando in tal modo l'aumento di 8 punti registrato fra il 1981 e il 1983. Entro il maggio 1986 esso era ulteriormente migliorato, raggiungendo un valore di 89. - Il governo federale ha dichiarato che negli stabilimenti dell'acciaieria Niederschelden del comune di Mudersbach sarebbero in pericolo più di 400 posti di lavoro. Senonché, anche se la perdita di tali posti dovesse prodursi, il mercato regionale del lavoro dovrebbe essere in grado di assorbirla, come già è avvenuto senza che sorgessero gravi problemi per i 364 posti di lavoro andati perduti nella stessa acciaieria tra il 1981 e il 1985. Anche nell'ipotesi peggiore del licenziamento immediato di 400 lavoratori, la totalità dei quali dovesse iscriversi nei registri di disoccupazione senza alcuna possibilità di trovare posti di lavoro alternativi, il tasso di disoccupazione salirebbe solo del 17 % al di sopra della media nazionale. Tale calcolo indica chiaramente che non sarebbero da prevedere gravi problemi regionali. - Infine, non si può condividere l'argomento secondo il quale la maggior parte dei lavoratori dell'impresa in questione proverrebbe dall'area assistita limitrofa, in quanto lo stesso governo federale ha comunicato che solo due lavoratori provengono da Altenkirchen, e complessivamente solo il 6 % dei dipendenti proviene dall'area assistita dal programma comune. Per questo motivo, anche dopo la seconda fase della valutazione, le difficoltà socioeconomiche del distretto di Betzdorf non possono considerarsi particolarmente gravi alla luce della realtà comunitaria. Gli effetti che l'aiuto proposto avrebbe sulle condizioni degli scambi sarebbero quindi contrari all'interesse comune, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di 1 176 750 DM proposto dal governo della Renania-Palatinato a favore di un'impresa siderurgica di Betzdorf, del quale il governo della Repubblica federale di Germania ha informato la Commissione con lettera dell'11 aprile 1985, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE. Esso non può quindi essere concesso. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania informerà la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure da essa adottate per adeguarvisi. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1986. Per la Commissione Peter SUTHERLAND Membro della Commissione (1) GU n. C 338 del 31. 12. 1985, pag. 5.