31987D0085

87/85/CEE: Decisione della Commissione del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti gli imprenditori agricoli e i loro familiari

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 14/02/1987 pag. 0046 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0182
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0182


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti gli imprenditori agricoli e i loro familiari (87/85/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con decisione 64/18/CEE della Commissione (1), sostituita dalla decisione 76/410/CEE (2) e modificata da ultimo dalla decisione 83/77/CEE (3), è stato istituito un comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti gli imprenditori agricoli e i loro familiari;

considerando che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario aumentare e ripartire il numero dei seggi; che è inoltre opportuno adattare la procedura relativa alla sostituzione dei membri;

considerando che le disposizioni relative al comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti gli imprenditori agricoli e i loro familiari sono state più volte modificate e sono divenute in tal modo difficilmente applicabili; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che la Commissione deve raccogliere i pareri degli ambienti professionali e delle famiglie rurali sui problemi sociali dell'agricoltura;

considerando che i rappresentanti delle varie categorie direttamente interessate ai problemi summenzionati devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione;

considerando che le associazioni professionali interessate, nonché quelle delle famiglie rurali negli Stati membri hanno costituito organizzazioni su scala comunitaria che sono in grado di rappresentare i rispettivi ambienti di tutti gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti gli imprenditori agricoli e i loro familiari, denominato in appresso «comi-

tato».

2. Il comitato è composto dei rappresentanti delle categorie seguenti: imprenditori agricoli, salariati agricoli e famiglie rurali.

(4) GU n. 2 del 10. 1. 1964, pag. 25/64.

(5) GU n. L 106 del 23. 4. 1976, pag. 36.

(6) GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 34.

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi sociali riguardanti gli imprenditori agricoli e i loro familiari che lavorano nell'azienda, tutti questi problemi vengono considerati tanto sotto il loro aspetto specifico quanto nelle loro ripercussioni sull'insieme del mondo agricolo.

2. Su richiesta di una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il comitato, agendo di propria iniziativa, può pure presentare pareri o relazioni alla Commissione su materie di propria competenza.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di 32 membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

- 22 ai rappresentanti dei produttori agricoli, di cui 4 ai rappresentanti dei giovani agricoli;

- 7 ai rappresentanti dei salariati agricoli;

- 3 ai rappresentanti delle famiglie rurali.

Articolo 4

1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni seguenti, costituite a livello comunitario: comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità economica europea (COPA), federazione europea dei lavoratori agricoli (EFA), comitato delle organizzazioni familiari presso le Comunità europee (COFACE).

Per ogni seggio, le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del comitato restano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio i membri del comitato restano in carica fino al momento in cui si provvederà alla loro sostituzione oppure al rinnovo del loro mandato.

In caso di dimissioni, decesso o domanda di sostituzione inoltrata dall'organismo che ha presentato la candidatura di un membro, si provvede alla sua sostituzione secondo la procedura prevista al paragrafo 1.

3. La Commissione pubblica, a titolo informativo, l'elenco dei membri del comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione avviene secondo la procedura di cui al para-

grafo 1.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 6

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni del comitato soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri

del comitato, oppure, in caso d'impedimento, i loro sosti-

tuti, nonché le persone, invitate conformemente ai para-

grafi 3 e 4.

2. Se un membro è impedito, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra.

Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a 1 né superiore a 12.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel comitato, il presidente di quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato stesso.

Se impedito, il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alla deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato o il gruppo paritetico possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

Articolo 8

1. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

I lavori e le deliberazioni del comitato non sono seguiti da votazione.

Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora la Commis-

sione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carettere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La decisione 76/410/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 12

La presente decisione ha effetto dal 1g gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

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