87/80/CEE: Decisione della Commissione del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 045 del 14/02/1987 pag. 0031 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0167
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1987 relativa all'istituzione di un comitato consultivo vitivinicolo (87/80/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, considerando che con decisione della Commissione, del 18 luglio 1962 (1), modificata da ultimo dalla decisione 83/77/CEE (2), è stato istituito un comitato consultivo vitivinicolo; considerando che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario aumentare e ridistribuire il numero dei seggi; che è inoltre opportuno adattare la procedura relativa alla sostituzione dei membri; considerando che le disposizioni relative al comitato consultivo vitivinicolo sono state più volte modificate e sono divenute in tal modo difficilmente applicabili; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione; considerando che la Commissione deve raccogliere i pareri degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi posti dal funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo; considerando che tutte le professioni direttamente interessate dall'attuazione di tale organizzazione comune dei mercati, nonché i consumatori devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione; considerando che le associazioni professionali interessate, nonché le associazioni dei consumatori negli Stati membri hanno costituito organizzazioni su scala comunitaria che sono in grado di rappresentare i rispettivi ambienti di tutti gli Stati membri, DECIDE: Articolo 1 1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo vitivinicolo, in appresso denominato «comitato». 2. Il comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: produttori agricoli, cooperative agricole, industrie agricole ed alimentari, commercio di prodotti agricoli ed alimentari, lavoratori dei settori agricolo ed alimentare, consumatori. (3) GU n. 72 dell'8. 8. 1962, pag. 2034/62. (4) GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 34. Articolo 2 1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti. 2. Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto. Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate. Articolo 3 1. Il comitato è composto di 48 membri. 2. I seggi sono attribuiti come segue: - 24 ai produttori e alle cooperative agricole del settore, - 7 al settore del commercio del vino, - 5 alle industrie utilizzatrici di vino, - 6 ai lavoratori dei settori agricolo ed alimentare, - 6 ai consumatori. Articolo 4 1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati vitivinicoli. Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del comitato consultivo dei consumatori. Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità. 2. I membri del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite. Al termine del triennio, i membri del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato. In caso di dimissioni, decesso o domanda di sostituzione inoltrata dall'organismo che ha presentato la candidatura di un membro, si provvede alla sua sostituzione secondo la procedura prevista al paragrafo 1. 3. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri del comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni. L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza. 2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente. L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al para- grafo 1. Con la stessa procedura il comitato può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato. L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato. Articolo 6 1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del comitato, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3 e 4. 2. In caso di impedimento di un membro, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra. Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a 1 né superiore a 12. Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione. 3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi, il presidente può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato. In caso d'impedimento il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata. Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione. 4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato. La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza. Articolo 7 Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato può costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori. Articolo 8 1. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione. 2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro. 3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro. Articolo 9 Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione. Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso. Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione. Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto. I risultati delle deliberazioni del comitato vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione, a loro richiesta. Articolo 10 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato. In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione. Articolo 11 La decisione della Commissione del 18 luglio 1962 è abrogata. Articolo 12 La presente decisione ha effetto dal 1g gennaio 1987. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente EWG:L111UMBI10.95 FF: 1UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1294 mm; 198 Zeilen; 9259 Zeichen; Bediener: MARK Pr.: C; Kunde: ................................