87/67/CEE: Decisione del Consiglio del 26 gennaio 1987 che accetta, a nome della Comunità, l'accordo europeo per lo scambio delle sostanze tarapeutiche di origine umana
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 07/02/1987 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0346
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0346
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1981 che autorizza il Regno del Belgio , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo e messi in libera pratica nella Comunità , che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell ' articolo 115 del trattato CEE ( I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede ) ( 81/67/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la decisione 80/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ( 1 ) , in particolare gli articoli 1 e 2 , considerando che , ai sensi della decisione 80/47/CEE , gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ; considerando che con decisione 80/605/CEE ( 2 ) la Commissione ha autorizzato gli Stati membri , ciascuno per quanto lo riguarda , a istituire una sorveglianza intracomunitaria di talune importazioni ; considerando che , in data del 12 dicembre 1980 , i paesi del Benelux hanno presentato delle domande di sorveglianza intracomunitaria per un certo numero di altri prodotti ; considerando che la Commissione ha sottoposto ad esame approfondito gli elementi addotti a giustificazione delle domande sull base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 80/605/CEE ; considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell ' articolo 2 della decisione 80/47/CEE , se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se , nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE , si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d ' importazione intracomunitaria ; considerando , tuttavia , che delle misure di sorveglianza possono essere autorizzate per i prodotti tessili del gruppo I , quali definiti dal regolamento ( CEE ) n . 3059/78 del Consiglio ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3063/79 ( 4 ) , anche in assenza di deviazioni di traffico o di domande di importazione intracomunitaria , tenuto conto delle difficoltà economiche inerenti al commercio di questi prodotti a causa della loro grande sensibilità alle importazioni ; considerando che dall ' esame effettuato risulta che sussite il rischio che le importazioni indicate nell ' allegato della presente decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti e che di conseguenza conviene autorizzare i paesi del Benelux a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino alla fine dell ' anno 1981 , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Il Regno del Belgio , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a procedere fino al 31 dicembre 1981 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell ' allegato in conformità della decisione 80/47/CEE . Articolo 2 Il Regno del Belgio , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 27 gennaio 1981 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 . ( 2 ) GU n . L 164 del 30 . 6 . 1980 , pag . 20 . ( 3 ) GU n . L 365 del 27 . 12 . 1978 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 347 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 . ALLEGATO PAESI DEL BENELUX Prodotti tessili per i quali è prevista una ripartizione per categoria ( 1 ) Categoria * Paesi d ' origine * 6 * Indonesia * 21 * Repubblica popolare cinese * 24 * Repubblica popolare cinese * 26 * Ungheria * 30 A * Romania * 73 * Romania * ( 1 ) Regolamenti ( CEE ) n . 3063/79 e ( CEE ) n . 3061/79 della Commissione ( GU n . L 347 del 31 . 12 . 1979 e GU n . L 345 del 31 . 12 . 1979 ) .