87/36/CEE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1986 concernente la regione "Paesi della Loira" e relativa ad un complemento del programma di orientamento pluriennale nel settore dell'acquicoltura per il periodo 1985-1988 presentato dalla Francia in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 20/01/1987 pag. 0023 - 0024
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1986 concernente la regione « Paesi della Loira » e relativa ad un complemento del programma di orientamento pluriennale nel settore dell'acquicoltura per il periodo 1985-1988 presentato dalla Francia in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (87/36/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983 (1), che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura, in particolare l'articolo 5, considerando che il 24 aprile 1985 la Commissione, con decisione 85/282/CEE (2), ha approvato il programma di orientamento pluriennale dell'acquicoltura presentato dal governo francese in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83; considerando che il governo francese ha presentato il 24 settembre 1986 una integrazione di tale programma, in seguito denominato « il programma »; considerando che il periodo di realizzazione del programma dura almeno quanto l'azione comune, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2908/83; considerando che il programma contiene i dati stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2908/83; considerando che il programma si prefigge di rinnovare la flotta dedita alla miticoltura della regione Paesi della Loira; considerando che, tenuto conto delle possibilità di produzione, del fabbisogno dei prodotti in causa e degli orientamenti della politica comune della pesca, il programma può costituire il quadro adeguato per la presentazione di progetti atti a beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture della pesca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Fatte salve le disposizioni contemplate nell'allegato II, è approvato il complemento del programma di orientamento pluriennale nel settore dell'acquicoltura trasmesso dal governo francese il 24 settembre 1986, di cui sono riportati nell'allegato I gli elementi essenziali. Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 14. ALLEGATO I SOMMARIO DEL COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO NEL SETTORE DELL'ACQUICOLTURA ELABORATO DALLA FRANCIA NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/83 DEL CONSIGLIO 1. Oggetto del programma Rinnovare ed ammodernare la flotta dedita alla mitilicoltura della regione Paesi della Loira. 2. Durata del programma Il complemento durerà 3 anni, dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1988. 3. Delimitazione geografica I Paesi della Loira segnatamente il dipartimento della Loira Atlantica e della Vandea. 4. Scopo del rinnovamento La messa in servizio di nuove unità consentirà agli operatori del settore di disporre di veri e propri impianti galleggianti per la mitilicoltura, con conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro e incremento della redditività delle aziende. 5. Previsioni di rinnovamento Si prevede di costruire circa 8 unità/impianti per anno destinati alla mitilicoltura durante tutta la durata del programma. 6. Ammontare dell'investimento Il costo unitario è compreso tra 800 000 e 1 000 000 di FF, cioè per un totale compreso tra i 6 400 000 FF e 8 000 000 di FF. ALLEGATO II CONCLUSIONI FINALI La Commissione ritiene che il presente complemento si inserisca appieno nel programma da essa approvato con decisione 85/282/CEE. Di conseguenza, si applicano a tale complemento le conclusioni finali che figurano nell'allegato II della suddetta decisione.