87/26/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di addenda ai programmi relativi all'orticoltura e ai vivai viticoli in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 16/01/1987 pag. 0055 - 0055
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di addenda ai programmi relativi all'orticoltura e ai vivai viticoli in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (87/26/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che in data 14 novembre 1985 il governo francese ha notificato gli addenda ai programmi approvati dalla decisione 80/1055/CEE della Commissione (3), relativi alle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti orticoli e dei prodotti dei vivai viticoli e, il 22 maggio 1986, ha fornito informazioni supplementari; considerando che tali addenda ai programmi prevedono la razionalizzazione e il miglioramento delle strutture di condizionamento e di commercializzazione dei prodotti orticoli e dei prodotti dei vivai viticoli, al fine di potenziare la competitività dei settori in causa e valorizzarne i prodotti; che essi costituiscono pertanto programmi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che gli addenda recano un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore dell'orticoltura e dei vivai viticoli; che il termine fissato per l'esecuzione degli addenda non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli addenda ai programmi relativi al settore dell'orticoltura e dei vivai viticoli, notificati dal governo francese il 14 novembre 1985 e completati il 22 maggio 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, sono approvati. Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 308 del 19. 11. 1980, pag. 15.