87/10/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli in Belgio (Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1987 pag. 0035 - 0035
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli in Belgio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (87/10/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che in data 24 ottobre 1985 il governo belga ha notificato una modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli approvato dalla decisione 80/1058/CEE della Commissione (3) e, il 9 luglio 1986, ha fornito informazioni supplementari; considerando che la modifica del suddetto programma è limitata agli investimenti destinati principalmente all'ammodernamento e alla razionalizzazione delle capacità di commercializzazione e di trasformazione degli ortofrutticoli e che tutti tali investimenti possono contribuire al miglioramento della situazione del settore e alla sua valorizzazione; che la modifica costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che gli investimenti relativi all'ammodernamento e alla razionalizzazione delle aste e dei mercati all'ingrosso possono essere approvati, mentre gli investimenti relativi ai prodotti trasformati sono approvati soltanto se si tratta di prodotti compresi nell'allegato II del trattato e se le materie prime utilizzate per la loro fabbricazione sono principalmente di origine comunitaria; considerando che la modifica reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore in causa; che il termine fissato per l'esecuzione della modifica non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La modifica del programma relativo alla commercializzazione e alla trasformazione degli ortofrutticoli, notificata dal governo belga il 24 ottobre 1985 e completata il 9 luglio 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata. Articolo 2 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 308 del 19. 11. 1980, pag. 18.