31987D0007

87/7/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del bestiame in Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1987 pag. 0032 - 0032


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1986

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del bestiame in Irlanda

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(87/7/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 28 maggio 1986 il governo irlandese ha notificato un programma relativo al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del bestiame e, il 24 luglio 1986, ha fornito informazioni supplementari;

considerando che il programma prevede principalmente l'ammodernamento, la razionalizzazione e, in alcuni casi, lo spostamento di impianti per la commercializzazione del bestiame, senza tuttavia aumentarne la capacità globale, nonché l'ammodernamento delle tecniche di commercializzazione e di smaltimento degli effluenti, al fine di adeguare la struttura delle aste irlandesi di bestiame alle esigenze del mercato; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel suddetto settore; che il termine fissato per l'esecuzione del programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del bestiame in Irlanda, notificato dal governo irlandese il 28 maggio 1986 e completato il 24 luglio 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica d'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.