31987D0002

87/2/CEE: Decisione della Commissione del 4 dicembre 1986 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.439-International Petroleum Exchange of London Limited) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 06/01/1987 pag. 0027 - 0029


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1986

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.439-International Petroleum Exchange of London Limited)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(87/2/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,

viste la notificazione e la domanda di attestazione negativa presentate il 20 agosto 1981 dall'Internationale Petroleum Exchange of London Limited relativamente allo statuto ed ai regolamenti dell'associazione,

visto il contenuto essenziale della notificazione pubblicato (2) a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. FATTI

(1) L'International Petroleum Exchange of London Limited (IPE) è uno dei molti mercati delle materie prime stabiliti a Londra. I mercati delle materie prime sono organizzazioni autoregolamentate, amministrate da comitati di gestione o da direttori delle società associate scelti dai membri nel proprio interno, assistiti da segreterie, che all'uopo si avvalgono dei poteri ad essi conferiti dai membri. Sebbene si tratti di organizzazioni autoregolamentate, viene esercitato sui membri un certo controllo da parte della Banca d'Inghilterra ed una crescente vigilanza da parte dell'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD).

(2) Scopo dell'IPE è di istituire e gestire a Londra un mercato a termine dei prodotti petroliferi. Un mercato a termine offre infatti l'organizzazione necessaria per stipulare contratti di acquisto e di vendita di una merce da consegnare ad una data futura prestabilita. I mercati a termine sono stati sviluppati soprattutto per consentire ai commercianti di materie prime di tutelarsi dai rischi di fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi.

(3) L'IPE fornisce il recinto del mercato per la contrattazione e la fissazione dei prezzi, delibera su varie questioni tecniche, come i mesi per le consegne, le clausole contrattuali tipo e fornisce le necessarie strutture per le compensazioni ed i regolamenti. Le contrattazioni avvengono nel recinto del mercato dove gli operatori si fronteggiano con il cosiddetto sistema delle grida. Gli affari dell'IPE sono gestiti dai direttori delle società che ne sono membri.

(4) I mercati internazionali a termine di Londra sono i principali mercati mondiali delle materie prime e contribuiscono alla stabilità ed al buon funzionamento del commercio mondiale ed al meccanismo dei prezzi mondiali. Quanto al gasolio ed al petrolio greggio, i dati in appresso mettono in risalto l'importanza dell'IPE rispetto al suo principale concorrente, il mercato a termine del gasolio e del greggio di New York.

Volumi annuali del commercio (partite trattate) di gasolio dal 1981 al 1985

1.2.3 // // // // Anno // Londra // New York (NYMEX) // // // // 1981 // 149 000 // 995 506 // 1985 // 623 308 // 1 745 526 // 1983 // 608 529 // 1 868 322 // 1984 // 535 495 // 2 091 546 // 1985 // 509 886 // 2 207 733 // // //

N.B.: una partita (IPE) generalmente 100 t.

Una partita (NYMEX) equivale a 1 000 barili

1 t = 7,46 barili.

Volumi annuali del commercio (partite trattate) di petrolio greggio dal 1981 al 1985

1.2.3 // // // // Anno // Londra // New York // // // // 1981 // - // - // 1982 // - // - // 1983 // 2 783 // 323 153 // 1984 // 4 361 // 1 840 342 // 1985 // 4 233 // 3 980 867 // // //

N.B.: una partita = 1 000 barili

(5) I quattro principali tipi di contratti negoziati all'interno dell'IPE sono:

a) un contratto relativo al gasolio riguardante una o più partite di 100 tonnellate della qualità specificata nella clausola 15.04 del contratto n. 2 relativo al gasolio. Si tratta di contratti di vendita a termine che prevedono generalmente il trasporto mediante chiatta da un magazzino autorizzato o da una raffineria delle zone di Amsterdam, Rotterdam o Anversa a scelta del venditore, ad una data, compresa tra il 15 e l'ultimo giorno del mese di consegna, scelta dall'acquirente. Le operazioni contrattuali sono consentite per nove mesi consecutivi;

b) un contratto relativo al petrolio greggio che riguarda partite di 1 000 barili di greggio del tipo Brent Crude, esportate mediante oleodotti che devono essere consegnate nella zona di Sullom Voe nel mese stabilito. Le operazioni contrattuali sono consentite per periodi di sei mesi alla volta.

c) L'IPE ha annunciato di recente l'introduzione di due nuovi contratti relativi alla benzina e all'olio pesante. I contratti e le procedure amministrative sono uguali a quelli del contratto per il gasolio e riguardano una o più partite di 100 t di benzina od olio pesante della qualità specificata. Questi due nuovi contratti decorronno dal 7 ottobre 1986.

(6) Tutti i contratti stipulati all'interno dell'IPE devono essere registrati presso l'International Commodities Clearing House Limited (ICCH), una società indipendente di servizi che fornisce all'IPE le strutture necessarie alle compensazioni ed ai regolamenti. L'ICCH, che dispone di un consistente capitale e di riserve cospicue, è interamente controllata da sei banche di compensazione. Le principali funzioni dell'ICCH consistono nell'organizzare la compensazione giornaliera di tutte le operazioni contrattuali e nel garantire la piena esecuzione dei contratti, conformemente alle norme dell'IPE, ai membri al cui nome sono registrati i contratti stessi.

(7) Vi sono tre categorie di appartenenza all'IPE. La prima categoria (membri con diritto di voto) è costituita dai membri ammessi a contrattare nel recinto del mercato. Sono ammessi al massimo 35 membri. La seconda e la terza categoria comprendono i membri senza diritto di voto ossia i soci commerciali e gli associati, il cui numero è illimitato; i membri senza diritto di voto possono negoziare all'interno dell'IPE, ma solo tramite un membro ammesso al recinto del mercato.

(8) Per essere ammessi nel recinto del mercato bisogna soddisfare certi requisiti finanziari. Informazioni precise circa i criteri in vigore al momento della domanda di ammissione possono essere ottenute dalla segreteria dell'IPE. Sono ammesse solo imprese o società purché i direttori dell'IPE accertino che esse dispongono nella City di Londra o nelle immediate vicinanze di uffici per il controllo e l'esecuzione delle loro operazioni all'interno dell'IPE e hanno un durevole interesse ad operare nel recinto dell'IPE, se necessario tramite personale specializzato in loco. La qualifica di membro può essere trasferita ad un'altra società o impresa, purché soddisfi i criteri d'adesione (gli stessi dei membri associati).

(9) Tutte le persone ammesse a negoziare nel recinto devono essere iscritte all'ICCH e sono tenute a registrare presso quest'ultima i contratti da essi stipulati; l'ICCH garantisce in cambio l'esecuzione dei contratti.

(10) Gli aspiranti associati devono soddisfare anch'essi certi requisiti finanziari e di qualificazione professionale. Per essere ammesso come socio commerciale il richiedente deve dimostrare ai direttori di essere interessato in buona fede alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione di petrolio o di prodotti petroliferi. Per essere ammesso come associato il richiedente deve fornire ai direttori la prova del suo interesse a commerciare in petrolio o prodotti petroliferi e della sua capacità di incrementarne le vendite.

(11) Può essere interposto appello contro la decisione con cui i direttori rifiutano una domanda di adesione, l'autorizzazione al trasferimento della qualità di socio, l'approvazione di una modifica della composizione dell'organo direzionale, di quella dei soci, dell'oggetto sociale e dello statuto giuridico o dei diritti dei soci, nonché la decisione di sospendere un socio per più di sette giorni o di espellerlo, sempreché il richiedente o socio contesti tale decisione. Il richiedente o il socio possono chiedere ai direttori di riesaminare la loro decisione fornendo tutte le informazioni che essi reputino rilevanti.

(12) Il socio deve generalmente essere membro dell'Associazione of Future Brokers and Dealers Limited (AFBD), requisito che però non è obbligatorio per tutti i membri. Egli è esonerato da questo obbligo se, a) non è ammesso alla contrattazione nel recinto del mercato o non ha una stabile organizzazione commerciale nel Regno Unito, oppure b) opera esclusivamente per conto proprio o per conto di una società collegata, o c) rientra in una categoria esonerata della stessa AFBD. L'AFBD è uno dei sette organismi autoregolamentati che verrà riconosciuto dal Securities and Investments Board (SIB), istituito in vista del Financial Services Act. Attualmente, le sole persone autorizzate per legge ad effettuare investimenti nel Regno Unito sono « le persone abilitate » o certe « persone esonerate ». I soci dell'IPE sono autorizzati in virtù della loro appartenenza all' AFBD. Per diventare membro dell'AFDB, il candidato deve soddisfare alcuni requisiti qualitativi che riflettono lo scopo principale dell'AFBD, vale a dire promuovere e mantenere un sistema di controllo sulla maniera con cui gli intermediari per le merci, i prodotti finanziari ed altri strumenti a termine conducono i loro affari con, in particolare, la preoccupazione di proteggere gli interessi dei loro clienti. Tali criteri riguardano l'adeguatezza della posizione finanziaria e degli affari dei membri e la loro eleggibilità sotto altri aspetti, quali la loro affidabilità, formazione, esperienza e risorse economiche.

(13) L'atto costitutivo dispone espressamente che non verranno prese disposizioni (senza il consenso di tutti i soci ammessi alla contrattazione nel recinto) per impedire a soci ammessi nel recinto di negoziare con altri soci ammessi nel recinto senza commissioni di sorta. Non sono state prese finora disposizioni di questo tipo.

II. IN DIRITTO

(14) Lo statuto e i regolamenti dell'IPE oggetto della notificazione devono considerarsi accordi ai sensi dell'articolo 85.

(15) L'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti dell'IPE sono stati redatti tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione per vari altri mercati a termine di Londra. La Commissione ha già adottato decisioni di attestazione negativa per queste associazioni con decisioni 85/563/CEE (zucchero) (1), 85/564/CEE (cacao) (2), 85/565/CEE (caffé) (3), 85/566/CEE (gomma) (4) della Commissione.

(16) Lo statuto e i regolamenti dell'IPE non contengono restrizioni quanto alla commissione che può essere applicata sulle operazioni concluse nell'IPE. L'IPE è aperto a chiunque ne faccia richiesta e le domande di ammissione vengono valutate con criteri obiettivi. I direttori sono tenuti a motivare le decisioni che incidono sui diritti e sullo status dei soci ed è prevista una procedura di appello.

(17) La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 non ha dato luogo a osservazioni.

(18) Lo statuto e i regolamenti notificati non contengono clausole che limitano sensibilmente la concorrenza nel mercato comune. Pertanto la Commissione, in base agli elementi in suo possesso, non ha motivo d'intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 ed è quindi in grado di rilasciare un'attestazione negativa a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sulla base degli elementi in suo possesso, la Commissione decide che essa non ha motivo d'intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE nei confronti dello statuto e dei regolamenti dell'International Petroleum Exchange, notificati il 20 agosto 1981.

Articolo 2

L'International Petroleum Exchange of London Limited, con sede statutaria a Cereal House, 58 Mark Lane, Londra EC 3, Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1986.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. C 163 dell'1. 7. 1986, pag. 3.

(1) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 25.

(2) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 28.

(3) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 31.

(4) GU n. L 369 del 31. 12. 1985, pag. 34.