31987A0170

87/170/Euratom: Parere della Commissione del 26 febbraio 1987 relativo alla centrale nucleare di Heysham 2 (Regno Unito) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 12/03/1987 pag. 0033 - 0033


*****

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

relativo alla centrale nucleare di Heysham 2 (Regno Unito)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(87/170/Euratom)

I dati generali relativi al piano per l'eliminazione dei residui radioattivi dalla centrale nucleare di Heysham 2 sono stati inviati dal governo del Regno Unito alla Commissione, ai sensi dell'articol 37 del trattato Euratom, tramite lettera pervenuta il 12 febbraio 1986.

Nel corso della riunione - tenutasi il 5 giugno 1986 a Bruxelles - del gruppo di esperti creato sulla base delle disposizioni del trattato, i rappresentanti del governo del Regno Unito hanno fornito ulteriori informazioni e particolari in materia.

Sulla base dei dati ottenuti, e dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione ha epresso il seguente parere:

1. La distanza tra la centrale nucleare ed il territorio più vicino di un altro Stato membro, nella fattispecie l'Irlanda, è di 210 km.

2. Benché non siano stati ancora fissati per Heysham 2 limiti autorizzati per gli effluenti gassosi e liquidi nelle condizioni operative normali - essendo a tutt'oggi disponibili soltanto le previsioni sulle « stime più favorevoli » e sulle « peggiori condizioni prevedibili » - è stato stabilito che i limiti autorizzati non eccederanno certamente i valori delle peggiori condizioni prevedibili. Tuttavia, anche se questi ultimi valori saranno raggiunti non soltanto ad Heysham 2 ma anche ad Heysham 1, le emissioni non saranno tali da provocare un'esposizione significativa dal punto di vista sanitario della popolazione di un altro Stato membro.

È importante riconoscere, peraltro, che le emissioni nel mare d'Irlanda non si limitano a quelle provenienti dal sito di Heysham. Altri impianti, ed è in particolare quello per il trattamento ubicato a Sellafield, scaricano residui in mare e dovrebbero essere considerati nel calcolo delle dosi di esposizione e nell'approntamento di misure di controllo ambientale.

La Commissione ha inoltre rilevato che gli esperti considerano inutilmente elevati i limiti massimi previsti per lo scarico di effluenti liquidi. Si raccomanda pertanto di fissare i limiti a livelli che tengano conto del principio del più basso livello ragionevolmente ottenibile, ed in ogni caso sensibilmente al di sotto dei valori delle peggiori condizioni prevedibili.

3. Non è prevista in loco l'eliminazione di residui radioattiviti solidi. Il combustibile esaurito sarà trasferito a Sellafield per il trattamento dopo esser stato temporaneamente immagazzinato nella centrale nucleare.

4. Nel caso di emissioni impreviste di sostanze radioattive in occasione di eventuali incidenti del tipo di quelli considerati nei dati generali, le dosi ricevute nel territorio di altri Stati membri attraverso la radiazione esterna e la inalazione non saranno significative dal punto di vista sanitario. La contaminazione del terreno potrà tuttavia dare origine in Irlanda a dosi di esposizione potenziali tali da rendere necessari temporanei divieti o restrizioni del consumo di taluni generi alimentari provenienti dall'area contaminata.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'attuazione del piano di eliminazione dei rifiuti radioattivi dalla centrale nucleare Heysham 2 non è tale da provocare in condizioni normali, una contaminazione significativa dal punto di vista sanitario delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro. Tuttavia, come è indicato al punto 2, la Commissione raccomanda che i limiti di scarico degli effluenti liquidi siano fissati a livelli tali da tener conto del principio del più basso livello ragionevolmente ottenibile, ed in ogni caso sensibilmente al di sotto dei valori previsti nei dati generali per le peggiori condizioni prevedibili. Inoltre, il fatto che altri impianti ed in particolare quello per il trattamento ubicato a Sellafield, scarichino residui nel mare d'Irlanda dovrebbe essere considerato nel calcolo delle dosi d'esposizione e nell'approntamento di misure di controllo ambientale.

Emissioni impreviste derivanti da incidenti aventi la tipologia e le dimensioni di quelli considerati nei dati generali potrebbero provocare una contaminazione tale da rendere necessari temporanei divieti o restrizioni per taluni generi alimentari al fine di garantire che l'esposizione della popolazione non sia significativa dal punto di vista sanitario. La Commissione raccomanda pertanto che i negoziati tra i governi britannico ed irlandese relativi alle misure comuni da porre in atto nell'eventualità di un incidente cui sia interessato un impianto nucleare ubicato nel Regno Unito siano proseguiti con urgenza sino ad una conclusione soddisfacente per entrambe le parti.

Il Regno Unito è destinatario del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione