Decisione n. 128, del 17 ottobre 1985, concernente l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a) e 14 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati
Gazzetta ufficiale n. C 141 del 07/06/1986 pag. 0006 - 0007
DECISIONE N. 128 del 17 ottobre 1985 concernente l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a) e 14 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (86/C 141/06) LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, ai sensi del quale è incaricata di trattare ogni questione d'interpretazione derivante dalle disposizioni dei regoalmenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio,considerando che la decisione n. 113, del 28 febbraio 1980, deve essere modificata tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1390/81 del 12 maggio 1981, entrato in vigore il 1° luglio 1982;considerando che le disposizioni degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a) e 14 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono intese ad evitare, sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro che alle istituzioni di sicurezza sociale, le complicazioni di ordine amministrativo che potrebbero derivare dall'applicazione della norma generale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), o paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, qualora si tratti di periodi di occupazione di breve durata in uno Stato membro o su di una nave che batte bandiera in uno Stato membro diverso da quello in cui l'impresa ha la propria sede o un proprio stabilimento;considerando che, ai fini della semplificazione, occorre estendere l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), o 14 ter, paragrafo 1, del regolamento citato al caso di un lavoratore assunto nello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha la propria sede o un suo stabilimento, allo scopo di essere distaccato nel territorio di un altro Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro;considerando da un lato che le complicazioni di ordine amministrativo, che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), intende evitare, si presentano comunque nel caso in cui il lavoratore, assunto da un'impresa che ha sede in uno Stato membro per essere distaccato in un altro Stato membro, era stato dapprima soggetto alla legislazione di un terzo Stato membro o di un paese terzo, e, a fortiori, nel caso in cui il lavoratore era già stato soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui è distaccato; che pertanto l'obiettivo dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), non sarebbe conseguito; che, mutatis muntandis, lo stesso accade per l'articolo 14 ter, paragrafo 1;considerando dall'altro lato che uno dei criteri decisivi per l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), o 14 ter, paragrafo 1, del regolamento citato è rappresentato dall'esistenza di un legame organico tra l'impresa che ha assunto il lavoratore e quest'ultimo e, in particolare, dal versamento della retribuzione, nonché dalla conservazione del rapporto di dipendenza del lavoratore nei confronti di tale impresa;considerando che la protezione del lavoratore e la sicurezza giuridica, cui tanto il lavoratore quanto l'istituzione presso cui quest'ultimo è assicurato hanno diritto, esigono che siano fornite tutte le garanzie per quanto riguarda il mantenimento del legame organico durante il periodo del distacco; che pertanto occorre limitare la possibilità offerta dalla presente decisione alle imprese che di norma esercitano la loro attività nel territorio dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore distaccato resta soggetto;considerando che tali garanzie vengono meno nel caso in cui il lavoratore distaccato è messo a disposizione di una terza impresa;considerando che tanto il lavoratore quanto il datore di lavoro devono essere debitamente informati delle condizioni cui è subordinata la continuazione dell'assoggettamento del lavoratore distaccato alla legislazione dello Stato membro del paese d'invio;deliberando secondo le condizioni stabilite all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,DECIDE:1. Le disposizioni degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a) o 14 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applicano anche ad un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro, che è assunto nello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha la propria sede o un proprio stabilimento, allo scopo di essere distaccato, sia nel territorio di un altro Stato membro, sia a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, sempreché:a) esista un legame organico tra detta impresa ed il lavoratore per tutta la durata del distacco;b) la sunnominata impresa eserciti di norma la propria attività sul territorio del primo Stato membro e cioè, qualora trattisi di un'impresa la cui attività consiste nel mettere del personale temporaneamente a disposizione di altre imprese, quest'ultima metta abitualmente del personale a disposizione di utilizzatori, che hanno sede sul territorio di tale Stato, al fine di impiegarlo su questo territorio.2. Le disposizioni dei citati articoli 14, paragrafo 1, lettera a), o 14 ter, paragrafo 1, non sono più applicabili qualora l'impresa presso cui il lavoratore è stato distaccato metta quest'ultimo a disposizione di un'altra impresa.3. L'istituzione di uno Stato membro cui è pervenuta una richiesta di applicazione dei succitati articoli 14, paragrafo 1, lettera a), o 14 ter, paragrafo 1, per i casi considerati dalla presente decisione, informa debitamente l'impresa ed il lavoratore interessati delle condizioni cui è subordinata la continuazione dell'assoggettamento del lavoratore distaccato alla legislazione dello Stato membro del paesi d'invio, in particolare della norma di cui al paragrafo 2.4. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 113 del 28 febbraio 1980, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.Il Presidentedella Commissione amministrativaG. SCHROEDER