31986R4068

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 4068/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione e del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0014 - 0014


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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 4068/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione e del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, CECA, Euratom) n. 3678/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che occorre aumetare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 1986:

a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

- presidente: 47 190 FB,

- vicepresidente: 30 325 FB,

- commissario: 20 220 FB;

b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

- presidente: 47 190 FB,

- giudice o avvocato generale: 20 220 FB,

- cancelliere: 18 440 FB;

c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 26 975 FB.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

(1) GU n. L 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 1.