Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 4068/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione e del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0014 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 4068/86 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione e del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, CECA, Euratom) n. 3678/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando che occorre aumetare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Con effetto dal 1o luglio 1986: a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti: - presidente: 47 190 FB, - vicepresidente: 30 325 FB, - commissario: 20 220 FB; b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti: - presidente: 47 190 FB, - giudice o avvocato generale: 20 220 FB, - cancelliere: 18 440 FB; c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 26 975 FB. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW (1) GU n. L 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 1.