31986R3986

Regolamento (CEE) n. 3986/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata degli Stati Uniti d' America e del Canada che può essere importato nell' ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3985/86 per il 1987

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0044


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3986/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1986

relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata degli Stati Uniti d'America e del Canada che può essere importato nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3985/86 per il 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3928/86 del Consiglio, del 15 dicembre 1986, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1986) (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3985/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3927/86 e (CEE) n. 3928/86 (2) nel settore delle carni bovine, stabilisce, all'articolo 7, che la presentazione delle domande di titoli ed il rilascio dei titoli d'importazione per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento hanno luogo in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85 (4);

considerando che è opportuno indicare il quantitativo per il quale possono essere presentate domande di titoli alle suddette condizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante i dieci primi giorni del mese di gennaio 1987 ed in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80 possono essere presentate domande di titoli per un quantitativo globale di 10 000 t di carni bovine originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 2.

(2) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.