Regolamento (CEE) n. 3932/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 che fissa, per la campagna di pesca 1987, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all' industria conserviera
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0010
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3932/86 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1986 che fissa, per la campagna di pesca 1987, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dall'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera; considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento citato, occorre ridurre il prezzo per la campagna di pesca 1987, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il prezzo alla produzione comunitaria della campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987 per i tonni destinati all'industria conserviera e la categoria cui esso si riferisce è fissato come segue: 1.2.3 // // // // Prodotto // Caratteristiche commerciali // Prezzo alla produzione comunitaria (in ECU/t) // // // // Tonno albacora // Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo // 1 331 // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.