Regolamento (CEE) n. 3903/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CEE) n. 798/80 che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 23/12/1986 pag. 0013 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3903/86 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CEE) n. 798/80 che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il relativo importo (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni dei regolamenti del Consiglio n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole) (4), n. 171/67/CEE (olio d'oliva) (5), (CEE) n. 766/68 (zucchero) (6), (CEE) n. 876/68 (latte e prodotti lattiero-caseari) (7), (CEE) n. 885/68 (carni bovine) (8), (CEE) n. 2518/69 (ortofrutticoli) (9), (CEE) n. 326/71 (tabacco greggio) (10), (CEE) n. 2743/75 (alimenti composti a base di cereali per gli animali) (11), (CEE) n. 2744/75 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) (12), (CEE) n. 2768/75 (carni suine) (13), (CEE) n. 2774/75 (uova) (14), (CEE) n. 2779/75 (pollame) (15), (CEE) n. 110/76 (prodotti della pesca) (16), (CEE) n. 1431/76 (riso) (17), (CEE) n. 519/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) (18) e (CEE) n. 345/79 (vino) (19), considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (20), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2108/86 (21), il pagamento della restituzione all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto esaminato ha lasciato, come tale, il territorio geografico della Comunità; considerando che, onde evitare divergenze nell'applicazione nella Comunità di tali disposizioni è opportuno chiaramente che il ricondizionamento dei prodotti sfusi, se non implica una variazione della nomenclatura non si ripercuote sul diritto alla restituzione dei prodotti in esame; che è pertanto opportuno completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2730/79 e il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione (22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3445/85 (23); considerando che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2730/79 gli esportatori possono essere dispensati dalla presentazione della prova di arrivo a destinazione dei prodotti agricoli, se non si supera un determinato importo della restituzione; che obiettivo della disposizione è una semplificazione amministrativa nell'ambito della presentazione delle prove previste dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79; che l'esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni dimostra tuttavia che l'articolo 23 è stato applicato solo per una percentuale molto ridotta di esportazioni agricole che davano luogo ad una restituzione; che per agevolare effettivamente il lavoro delle autorità competenti e degli operatori sembra opportuno raddoppiare gli importi considerati; considerando che non sembra più opportuno conservare le misure specifiche relative ai prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il comma seguente è inserito dopo il secondo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79 e aggiunto all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 798/80: « Lo stesso vale per il ricondizionamento che non implichi un cambiamento della nomenclatura della tariffa doganale comune o della nomenclatura utilizzata per le restituzioni o per altri importi all'esportazione. Il ricondizionamento può essere effettuato esclusivamente previa notifica alle autorità doganali e subordinatamente al loro accordo ». 2. Il testo dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2730/79 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 23 1. Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 20, diverse dal documento di trasporto, per un'operazione che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione e che dia diritto ad una restituzione di importo inferiore o pari a: a) 1 000 ECU per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE; b) 1 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo europeo; c) 5 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo non europeo. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli importi compensativi monetari, ivi compresi gli eventuali coefficienti monetari e gli importi compensativi di adesione non vengono presi in considerazione ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicablie ai fascicoli di pagamento ancora aperti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pagg. 2461/67. (5) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67. (6) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6. (7) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1. (8) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2. (9) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17. (10) GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1. (11) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60. (12) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (13) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39. (14) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68. (15) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90. (16) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48. (17) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36. (18) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24. (19) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69. (20) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1. (21) GU n. L 182 del 5. 7. 1986, pag. 9. (22) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42. (23) GU n. L 328 del 7. 12. 1985, pag. 13.