31986R3885

Regolamento (CEE) n. 3885/86 della Commissione del 19 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 639/86 che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali per l' importazione in Portogallo di taluni ortaggi in provenienza dalle isole Canarie

Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0016


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3885/86 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 639/86 che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali per l'importazione in Portogallo di taluni ortaggi in provenienza dalle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 502/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli in provenienza dalle isole Canarie (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, in applicazione del protocollo n. 2 dell'atto di adesione e del regolamento (CEE) n. 502/86, il Portogallo è autorizzato a mantenere, per taluni prodotti, restrizioni all'importazione in provenienza dalle isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 639/86 della Commissione (2) ha, tra l'altro, fissato il volume dei contingenti iniziali per il 1986; che è opportuno, per la determinazione dei contingenti applicabili nel 1986, prendere in considerazione il ritmo previsto per l'aumento dei contingenti aperti all'importazione in Portogallo in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 639/86 è modificato come segue:

1. Nel titolo i termini « che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali » sono sostituiti da « che fissa i contingenti ».

2. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

I volumi dei contingenti che il Portogallo può applicare all'importazione di taluni ortaggi in provenienza dalle isole Canarie sono fissati, per il 1987, in allegato ».

3. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 49.

(2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 30.

ALLEGATO

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(tonnellate)

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Contingente per il 1987 // // // // 07.01 // ex H. Cipolle, scalogni e agli // // // - cipolle, dal 1o agosto al 30 novembre // 68 // // M. Pomodori: // // // ex I. dal 1o novembre al 14 maggio // // // - dal 1o dicembre al 14 maggio // 180 » // // ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre // // // - dal 15 maggio al 31 maggio // // // //