Regolamento (CEE) n. 3866/86 della Commissione del 18 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 574/86 relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 19/12/1986 pag. 0033
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3866/86 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 574/86 relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86 (2), in particolare l'articolo 7, visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo (3), in particolare l'articolo 13, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli, considerando che l'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (6) modificato dal regolamento (CEE) n. 1162/86 (7) prevede, relativamente ai prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo », la possibilità per l'operatore di rinunciare alla propria domanda qualora i quantitativi richiesti sono stati ridotti in seguito all'applicazione di una percentuale unica di riduzione; considerando che tale possibilità non è stata prevista contemporaneamente anche per i prodotti soggetti ad un massimale indicativo; considerando che dall'esperienza acquisita emerge tuttavia che per ragioni di equità è necessario prevedere una simile agevolazione anche per i prodotti soggetti ad un massimale indicativo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/86 è aggiunto il comma seguente: « Qualora la Commissione fissi una percentuale unica di riduzione applicabile ai quantitativi per i quali è stato richiesto un titolo MCS, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, terzo e quarto comma. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta degli interessati, esso si applica alle domande di titoli presentate a decorrere dal 27 ottobre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (6) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (7) GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 6.