Regolamento (CEE) n. 3857/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 19/12/1986 pag. 0009
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3857/86 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1986 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2640/86 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone; considerando che l'esame dei fatti non è ancora stato portato a termine e che la Commissione ha informato gli esportatori giapponesi interessati di avere intenzione di proporre una proroga dell'applicazione del dazio provvisorio per un periodo massimo di due mesi; che gli esportatori che rappresentano una percentuale rilevante degli scambi in questione non hanno formulato obiezioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di apparecchi di fotocopia originari del Giappone, istituito dal regolamento (CEE) n. 2640/86, è prorogato per un periodo massimo di due mesi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Senza pregiudizio dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2176/84 e di qualsiasi altra decisione del Consiglio, il presente regolamento è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio istitutivo di misure definitive, ma, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 27 dicembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 239 del 26. 8. 1986, pag. 5.