31986R3784

Regolamento (CEE) n. 3784/86 della Commissione del 10 dicembre 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calze, sottocalze, calzini e manufatti simili diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna, della categoria di prodotti n. 12 (codice 40.0120), originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 12/12/1986 pag. 0008


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3784/86 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calze, sottocalze, calzini e manufatti simili diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna, della categoria di prodotti n. 12 (codice 40.0120), originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le calze, sottocalze, calzini e manufatti simili diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna della categoria 12, il massimale è fissato a 159 500 paia; che alla data del 4 dicembre 1986, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 15 dicembre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dello Sri Lanka:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero di codice // Categoria n. // Voce della tariffa doganale comune // Codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 40.0120 // 12 // ex 60.03 // // Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: // // // // 60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90 // diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna // // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 107.