Regolamento (CEE) n. 3761/86 del Consiglio dell' 8 dicembre 1986 che fissa il dazio doganale da applicare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nei confronti della Spagna e del Portogallo per il sorgo ibrido destinato alla semina, della sottovoce 10.07 C I della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 11/12/1986 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0211
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3761/86 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1986 che fissa il dazio doganale da applicare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nei confronti della Spagna e del Portogallo per il sorgo ibrido destinato alla semina, della sottovoce 10.07 C I della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 32 e 191, vista la proposta della Commissione, considerando che con il regolamento (CEE) n. 1355/86 (1) la sottovoce 10.07 C I della tariffa doganale comune è stata modificata; che per il sorgo ibrido destinato alla semina, della sottovoce 10.07 C I, l'aliquota del dazio è stata fissata al 10 %; considerando che nessun dazio doganale per tale prodotto esisteva alla data del 1o gennaio 1986, fissata dal regolamento (CEE) n. 443/86 (2) come data di riferimento per la fissazione dei dazi di base sui quali nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 devono essere effettuate le riduzioni successive previste dall'atto di adesione; considerando che occorre pertanto determinare il dazio doganale da applicare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nei confronti della Spagna e del Portogallo per il prodotto in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio doganale applicato nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per il sorgo ibrido destinato alla semina, della sottovoce 10.07 C I della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo, è nullo. È considerato in provenienza dalla Spagna o dal Portogallo il prodotto originario di uno di questi paesi che vi si trova in libera pratica. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente N. LAWSON (1) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.