31986R3751

Regolamento (CEE) n. 3751/86 della Commissione del 9 dicembre 1986 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni in alcuni Stati membri di taluni prodotti tessili originari di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 10/12/1986 pag. 0034


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3751/86 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1986

che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni in alcuni Stati membri di taluni prodotti tessili originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3587/82 del Consiglio, del 31 dicembre 1982, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/82 ha fissato un regime autonomo relativo alle importazioni di prodotti tessili originari di Taiwan e che l'articolo 3 stabilisce le condizioni necessarie all'applicazione di nuove limitazioni quantitative;

considerando che le importazioni in alcuni Stati membri di tessuti di fibre tessili sintetiche (categoria 35), originari di Taiwan, hanno ampiamente sorpassato il limite stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3587/82;

considerando che è quindi necessario stabilire limitazioni quantitative per le importazioni di prodotti della categoria 30 B, originari di Taiwan dall'8 al 31 dicembre 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti, istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1023/70 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni in alcuni Stati membri di tessuti in fibre tessili sintetiche (categoria 35), originari di Taiwan, avviene entro il limite dei contingenti quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3587/82 ed in particolare quelle relative alla gestione delle limitazioni quantitative si applicano alle limitazioni quantitative fissate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa // Codice Nimexe (1986) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dall'8 al 31 dicembre 1986 // // // // // // // // // 35 // 51.04 A IV // 51.04-10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 41, 48 // Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri // Taiwan // D F BNL IRL DK GR ES PT // Tonnellate // 150 40 250 20 5 10 20 1 // // // // // // // //