Regolamento (CEE) n. 3728/86 della Commissione del 5 dicembre 1986 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l' importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1986
Gazzetta ufficiale n. L 344 del 06/12/1986 pag. 0017
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3728/86 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1986 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1986 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 3520/86 della Commissione, del 18 novembre 1986, che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1986 (3), l'acconto che gli Stati membri possono versare ai produttori di talune zone svantaggiate sull'importo prevedibile del premio stimato di cui possono beneficiare è stato fissato al 50 % in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione, del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86 (5); che dato l'aggravarsi della situazione del mercato comunitario e soprattutto in seguito al crollo dei prezzi è opportuno portare tale acconto al 75 % dell'importo del premio stimato; considerando che il suddetto regolamento (CEE) n. 3520/86 ha previsto per la regione I il versamento dello stesso acconto previsto per la regione II; che è opportuno prevedere importi lievemente diversi per la Grecia e per l'Italia in modo da agevolare la loro conversione in moneta nazionale; considerando che per ragioni di chiarezza appare opportuno apportare le modifiche di cui sopra sostituendo per intero il testo del regolamento (CEE) n. 3520/86 e di procedere pertanto alla sua abrogazione; che, tuttavia, è necessario prevedere che negli Stati membri che hanno già versato l'acconto di cui al regolamento (CEE) n. 2545/86 della Commissione (6) e/o l'acconto previsto dal regolamento (CEE) n. 3520/86, l'importo erogabile ai produttori che abbiano già riscosso l'acconto è pari alla differenza tra l'ammontare dell'acconto fissato dal presente regolamento e l'importo effettivamente riscosso; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato di gestione per gli ovini e i caprini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1986 si constata una differenza per le seguenti regioni: 1.2 // Regione // Differenza in ECU/100 kg // 2 // 80,32 // 3 // 71,32 // 4 // 133,32 // 5 // 142,32 // 6 // 117,32 // 7 // 57,32 Articolo 2 1. L'importo stimato del premio erogabile per pecora e per regione è il seguente: 1.2 // Regione // Importo stimato del premio erogabile per pecora in ECU // 2 // 15,261 // 3 // 16,404 // 4 // 23,998 // 5 // 8,075 // 6 // 21,118 // 7 // 5,159 2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3007/84 e fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue: 1.2.3 // Regione // // Acconto del premio erogabile per pecora in ECU // 2 // // 11,540 // 3, di cui: // Danimarca // 12,359 // // Paesi Bassi // 12,279 // // Lussemburgo // 12,279 // // Belgio // 12,303 // // Germania // 12,159 // 4 // // 17,997 // 5 // // 6,062 // 6 // // 15,841 // 7, di cui: 21. 5. 1986, pag. 16. (6) GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 5. Articolo 3 1. L'importo stimato del premio erogabile per capra e per regione nelle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione (1) è il seguente: 1.2 // Regione // Importo stimato del premio erogabile per capra in ECU // 2 // 12,209 // 7 // 4,127 2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone agricole svantaggiate definite al paragrafo 1 è fissato come segue: 1.2.3 // Regione // // Acconto del premio erogabile per capra in ECU // 2 // // 9,288 // 7, di cui: // Spagna // 3,117 // // Portogallo // 3,126 Articolo 4 1. L'importo stimato del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio e per singola regione nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio (2) è il seguente: 1.2 // Regione // Importo stimato del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio in ECU // 5 // 6,460 2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di femmine della specie ovina diverse dalle pecore che danno diritto al premio, situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 di cui sopra, è fissato come segue: 1.2 // Regione // Acconto del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio in ECU // 5 // 4,849 Articolo 5 Negli Stati membri che hanno versato l'acconto di cui al regolamento (CEE) n. 2545/86 e o gli acconti di cui al regolamento (CEE) n. 3520/86, l'importo erogabile ai produttori che hanno ricevuto tale acconto è pari alla differenza tra l'ammontare dell'acconto fissato dal presente regolamento e l'ammontare dell'acconto o degli acconti già versati. Articolo 6 In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e in deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3007/84, gli Stati membri della regione 1 sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine, nonché, nelle zone menzionate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86, ai produttori di carni caprine i seguenti acconti espressi in ECU ed erogabili per: 1.2.3 // // Pecora // Capra // Italia // 11,538 // 9,278 // Grecia // 11,530 // 9,282 Articolo 7 Il regolamento (CEE) n. 3520/86 è abrogato. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // Spagna // 3,879 // // Portogallo // 3,891 (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 18. (4) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (5) GU n. L 132 del (1) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25. (2) GU n. L 90 dell'1 4. 1984, pag. 40.