REGOLAMENTO (CEE) N. 3672/86 DELLA COMMISSIONE, del 1o dicembre 1986, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
Gazzetta ufficiale n. L 339 del 02/12/1986 pag. 0019
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3672/86 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1986 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento n. 3221/86 (4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1986; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIa (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno eaurito il contingente assegnato per il 1986; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 25 novembre 1986; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIa (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1986. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIa (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 25 novembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42. (3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 2.