31986R3669

Regolamento (CEE) n. 3669/86 della Commissione del 1° dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 02/12/1986 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0077


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3669/86 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-ceseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (4), il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato presso un deposito frigorifero situato ad una distanza massima da determinarsi dal luogo nel quale esso era immagazzinato; che, se il deposito frigorifero presso il quale il burro è consegnato è situato ad una distanza superiore alla distanza massima, le spese supplementari di trasporto che ne derivano, da stabilirsi in misura forfettaria, sono a carico dell'organismo d'intervento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1836/86 (6), la distanza massima di cui sopra è di 100 chilometri; che dall'esperienza acquisita emerge che tale distanza massima non è sufficiente per consentire agli organismi d'intervento di gestire l'accesso ai depositi pubblici nelle condizioni migliori; che è pertanto opportuno portare tale distanza a 350 chilometri;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 685/69, i termini « 100 chilometri » sono sostituiti dai termini « 350 chilometri ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.

(5) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

(6) GU n. L 158 del 13. 6. 1986, pag. 57.