31986R3479

Regolamento (CEE) n. 3479/86 del Consiglio del 10 novembre 1986 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta, non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.04 della tariffa doganale comune (1987)

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 15/11/1986 pag. 0007


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3479/86 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta, non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.04 della tariffa doganale comune (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che esiste una produzione di filati di seta nella Comunità; che, anche se tale produzione potrebbe, per il suo volume globale, coprire tutto il fabbisogno comunitario, ciò non avviene per quanto riguarda i filati interamente di seta; che ne deriva quindi un approvvigionamento insufficiente nella Comunità;

considerando che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per queste qualità di filati dipende, in parte non trascurabile, dalle importazioni; che l'applicazione integrale del dazio della tariffa doganale comune produrrebbe l'effetto di sottoporre tali prodotti ad un onere doganale non indifferente, mentre i prodotti fabbricati con filati di seta sono in forte concorrenza con i prodotti analoghi fabbricati con altre materie; che l'approvvigionamento insufficiente, congiunto con la concorrenza al livello dei prodotti finiti, potrebbe avere incidenze sfavorevoli per le industrie trasformatrici;

considerando che il dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni dei prodotti in questione nel 1987 è del 4,9 %; che per la fissazione del dazio contingentale, si deve tener conto della situazione dell'industria comunitaria produttrice dei filati di seta e della situazione delle industrie trasformatrici di questi filati per quanto concerne il loro approvvigionamento a condizioni favorevoli; che un dazio contingentale del 2,5 % potrebbe rispondere nel modo migliore alle esigenze sopra enunciate;

considerando che, data l'evoluzione delle importazioni nel corso degli ultimi anni, si prevede che il fabbisogno di importazione dei filati in questione potrebbe essere di circa 200 tonnellate per il 1987; che l'apertura di un contingente tariffario comunitario per tale volume non dovrebbe pregiudicare la produzione comunitaria; che è opportuno pertanto aprire il 1o gennaio 1987 il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli Stati membri;

considerando che occorre garantire in particolare, per tutti gli importatori, l'uguaglianza e la continuità d'accesso a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in parola, fino all'esaurimento del contingente; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri in questione, consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati;

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle possibili previsioni, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono essere approssimativamente stabilite come segue:

Benelux 0,75

Danimarca 0,75

Germania 3,76

Grecia 1,50

Spagna 0,75

Francia 11,28

Irlanda 1,50

Italia 75,20

Portogallo 0,75

Regno Unito 3,76

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei diversi Stati membri, è opportuno dividere in due parti il contingente, ripartendo tra gli Stati membri della Comunità a dieci la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la propria quota iniziale e così pure quello dei nuovi Stati membri; che, per offrire agli importatori di ogni Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 66,5 % del volume del contingente;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tenere conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi interamente la propria quota iniziale proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata quasi interamente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversare una percentuale considerevole della quota iniziale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune per il prodotto sotto indicato è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Volume del contingente (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // 09.2705 // ex 50.04 // Filati interamente di seta, non preparati per la vendita al minuto // 200 // 2,5 // // // // //

2. Nei limiti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi calcolati in conformità alle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 2

1. Una prima parte di 133 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fermo restando l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1987 ammontano a:

1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 1 // Danimarca // 1 // Germania // 5 // Grecia // 2 // Spagna // 1 // Francia // 15 // Irlanda // 2 // Italia // 100 // Portogallo // 1 // Regno Unito // 5.

2. La seconda parte, corrispondente ad un quantitativo di 67 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o se la stessa quota, diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.

3. Se dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1987, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, al 15 settembre 1987, eccede del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1987, il totale delle importazioni di filati di seta effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della propria quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle proprie quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni effettivamente imputate sulla loro quota.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MOORE