Regolamento (CEE) n. 3405/86 della Commissione del 6 novembre 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a filati di fibre sintetiche in fiocco della categoria di prodotti n. 22 (codice 40.0220), originari del Perù beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 312 del 07/11/1986 pag. 0023
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3405/86 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a filati di fibre sintetiche in fiocco della categoria di prodotti n. 22 (codice 40.0220), originari del Perù beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4, considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i filati di fibre sintetiche in fiocco della sottovoce doganale 56.05 A, il massimale è fissato a 27,4 tonnellate; che, alla data del 27 ottobre 1986 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Perù, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 10 novembre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3600/85 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Perù: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero di codice // Categoria n. // Voce della tariffa doganale comune // Codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 40.0220 // 22 // 56.05 A // // Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificali), non preparati per la vendita al minuto: // // // // // A. di fibre tessili sintetiche: // // // // 56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47 // filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto // // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 novembre 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 107.