31986R3378

Regolamento (CEE) n. 3378/86 della Commissione del 4 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2707/86 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 05/11/1986 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0032


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3378/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2707/86 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2) in particolare l'articolo 54, paragrafo 5,

considerando che, a causa di un errore, il regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione (3) non corrisponde al testo che è stato presentato al voto del comitato di gestione per i vini; che è pertanto necessario rettificare tale regolamento apportandovi le modifiche necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2707/86 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente testo:

« 1. La denominazione di vendita di « vino spumante gassificato » di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3309/85 è indicata sull'etichetta; le diciture obbligatorie devono essere apposte in caratteri dello stesso tipo e, almeno per le lettere più piccole, dell'altezza di 3 mm. »

2. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Qualora uno Stato membro ammetta, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3309/85, l'uso del termine « vino spumante », per la designazione di una bevanda della sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune, ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di altra materia prima agricola, le denominazioni di vendita recanti tale termine devono figurare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie ed essere apposte sull'etichetta, in caratteri dello stesso tipo e dell'altezza, almeno per le lettere più piccole, di 3 mm. ».

3. Nell'allegato I, punto 2, la lettera « c) Jarque de Moncayo » è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

(3) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71.