Regolamento (CEE) n. 3378/86 della Commissione del 4 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2707/86 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 05/11/1986 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0032
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3378/86 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2707/86 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2) in particolare l'articolo 54, paragrafo 5, considerando che, a causa di un errore, il regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione (3) non corrisponde al testo che è stato presentato al voto del comitato di gestione per i vini; che è pertanto necessario rettificare tale regolamento apportandovi le modifiche necessarie, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2707/86 è modificato come segue: 1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente testo: « 1. La denominazione di vendita di « vino spumante gassificato » di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3309/85 è indicata sull'etichetta; le diciture obbligatorie devono essere apposte in caratteri dello stesso tipo e, almeno per le lettere più piccole, dell'altezza di 3 mm. » 2. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: « 2. Qualora uno Stato membro ammetta, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3309/85, l'uso del termine « vino spumante », per la designazione di una bevanda della sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune, ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di altra materia prima agricola, le denominazioni di vendita recanti tale termine devono figurare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie ed essere apposte sull'etichetta, in caratteri dello stesso tipo e dell'altezza, almeno per le lettere più piccole, di 3 mm. ». 3. Nell'allegato I, punto 2, la lettera « c) Jarque de Moncayo » è soppressa. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 15 ottobre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71.