Regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione del 30 ottobre 1986 relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti
Gazzetta ufficiale n. L 305 del 31/10/1986 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0028
REGOLAMENTO (CEE) N. 3310/86 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1986 relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1202/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 869/84 (2), in particolare l'articolo 2, considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1202/82, a decorrere dal 28 giugno 1982 la rilevazione dei prezzi si effettua utilizzando la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti istituita con il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (3) ; che il regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3402/85 (5), ha stabilito le modalità d'applicazione del suddetto regolamento per quanto concerne la rilevazione dei prezzi di mercato ; che il regolamento (CEE) n. 1557/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato in base alla tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti (6), ha stabilito le modalità relative alla rilevazione dei prezzi di mercato e alla trasmissione dei medesimi; considerando che i progressi registrati nell'applicazione della tabella e l'esperienza acquisita inducono a rivedere dette modalità ; che è opportuno in special modo adattare i metodi di calcolo dei prezzi medi comunitari ; che, in particolare, è necessario fare in modo che i prezzi spagnoli siano paragonabili ai prezzi degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ; che, a tal fine, occorre maggiorare i prezzi spagnoli applicando l'importo compensativo di adesione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La rilevazione nazionale e comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua ogni settimana sulla base delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento seguenti, ripartite tra le cinque categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81: a) carcasse di animali maschi non castrati di età inferiorea due anni : U 2, U 3, R 2, R 3, O 2, O 3; b) carcasse di altri animali maschi non castrati : R 3; c) carcasse di altri animali maschi castrati : U 2, U 3, U 4,R 3, R 4, O 3, O 4; d) carcasse di animali femmine che hanno già figliato :R 3, R 4, O 2, O 3, O 4, P 2, P 3; e) carcasse di altri animali femmine : U 2, U 3, R 2, R 3,R 4, O 2, O 3, O 4. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio del Regno Unito comprende due regioni, la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. Articolo 2 1. La rilevazione dei prezzi di mercato a livello nazionale o, per quanto concerne il Regno Unito, a livello regionale avviene secondo le seguenti modalità: a) i prezzi sono rilevati in centri di quotazione stabilitiper ciascuno Stato membro ; tali prezzi devono essererappresentativi della produzione dell'insieme delloStato membro e riguardare un numero significativo dicarcasse; b) la rilevazione settimanale dei prezzi verte sui prezzirilevati allo stadio macellato nel corso della settimanaprecedente; c) i prezzi sono comunicati classe per classe, in monetanazionale, dopo le eventuali correzioni di cui all'articolo1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 563/82; d) i prezzi comunicati in conformità della lettera c) per ilRegno Unito sono corretti, se del caso dell'importo delpremio per la macellazione di taluni bovini adulti damacello concesso in questo Stato membro. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il giovedì a mezzogiorno di ogni settimana, i prezzi rilevati conformemente al presente articolo. (1) GU n. L 140 del 20.5.1982, pag. 35. (2) GU n. L 90 dell'1.4.1984, pag. 32. (3) GU n. L 123 del 7.5.1981, pag. 3. (4) GU n. L 67 dell'11.3.1982, pag. 23. (5) GU n. L 322 del 3.12.1985, pag. 14. (6) GU n. L 172 del 18.6.1982, pag. 19. 3. Se, a motivo di circostanze eccezionali o del carattere stagionale dell'offerta, non è possibile, in uno Stato membro o in una regione, rilevare prezzi concernenti un numero significativo di carcasse di una o più qualità, la Commissione può ricorrere agli ultimi prezzi rilevati precedentemente per la suddetta qualità o le suddette qualità ; se una situazione del genere persiste per più di due settimane consecutive, la Commissione può decidere di eliminare temporaneamente la qualità o le qualità in questione ai fini della rilevazione dei prezzi e di ridistribuire temporaneamente la ponderazione o le ponderazioni attribuite a tali qualità. Articolo 3 1. Per una determinata categoria: a) il prezzo medio comunitario di ciascuna delle classi diconformazione e di stato di ingrassamento di cui all'articolo1, paragrafo 1, corrisponde alla media ponderatadei prezzi di mercato nazionali rilevati per questaclasse ; tuttavia, ai fini del calcolo di tale media ponderata,i prezzi di mercato spagnoli sono maggioratidell'ICA. Tale ponderazione è fondata sull'importanzarelativa delle macellazioni per Stato membro nellemacellazioni comunitarie di tale classe; b) il prezzo medio comunitario di ciascuna classe diconformazione corrisponde alla media ponderata deiprezzi medi comunitari delle classi di stato di ingrassamentoche la compongono ; la ponderazione è fondatasull'importanza relativa delle macellazioni di ogniclasse di stato d'ingrassamento nelle macellazionicomunitarie di tale classe di conformazione; c) il prezzo medio comunitario corrisponde alla mediaponderata dei prezzi medi ponderati di cui alla letteraa) ; la ponderazione è fondata sull'importanza relativadelle macellazioni di ciascuna classe di cui alla letteraa) nelle macellazioni comunitarie della categoria. 2. Il prezzo medio comunitario di tutte le categorie corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera c) ; tale ponderazione è fondata sull'importanza relativa di ciascuna categoria nelle macellazioni totali dei bovini adulti della Comunità. 3. Gli elementi di ponderazione sono sottoposti a revisione periodica per tener conto delle evoluzioni constatate sul piano nazionale e sul piano comunitario. Articolo 4 Il regolamento (CEE) n. 1557/82 è abrogato. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la rilevazione dei prezzi a decorrere dalla settimana che inizia il 3 novembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente