31986R3108

Regolamento (CEE) n. 3108/86 della Commissione del 13 ottobre 1986 relativo alla riduzione, per la campagna 1986/1987, del prezzo d' acquisto dei vini di cui all' articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 14/10/1986 pag. 0024


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3108/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1986

relativo alla riduzione, per la campagna 1986/1987, del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 14 ter e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede, per talune distillazioni, una riduzione del prezzo d'acquisto del vino da pagare al produttore che ha proceduto all'aumento del titolo alcolometrico mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato, per il quale è stata presentata una domanda di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento o che ha beneficiato di tale aiuto; che tale riduzione deve tener conto del vantaggio economico acquisito;

considerando che non esistono metodi di analisi ufficialmente riconosciuti per accertare se una determinata partita di vino è stata arricchita secondo una delle pratiche summenzionate; che d'altra parte è molto difficile stabilire un rapporto tra la misura di arricchimento praticata da ciascun produttore ed il vino consegnato alla distillazione; che in tal modo l'esatta determinazione del vantaggio economico di cui ha beneficiato ciascun produttore è possibile soltanto a prezzo di un onere amministrativo eccessivo e tale da ritardare il pagamento degli aiuti e da compromettere l'insieme delle misure d'intervento; che occorre pertanto procedere forfettariamente applicando a tutti i produttori un sistema di prezzi d'acquisto del vino basato sul titolo alcolometrico naturale medio ottenuto normalmente in ciascuna zona viticola e prevedendo che siano pagati secondo il titolo naturale effettivo del vino consegnato alla distillazione, anche se è superiore al massimo fissato, soltanto i produttori che non abbiano proceduto per nessuna parte della loro produzione all'arricchimento mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto di uve concentrato che abbia beneficiato dell'aiuto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, per ciascuna zona, il titolo alcolometrico naturale può variare considerevolmente da una campagna all'altra; che è pertanto opportuno fissare, per ciacuna campagna, il titolo alcolometrico medio;

considerando che è opportuno, ai fini del calcolo dell'aiuto per il prodotto ottenuto dalla distillazione, nonché del quantitativo di alcole che può essere preso in consegna dall'organismo d'intervento nell'ambito della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, prevedere limiti dei titoli alcolometrici effettivi identici a quelli da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi d'acquisto del vino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il titolo alcolometrico effettivo da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo del vino consegnato nella campagna viticola 1986/1987 ad una delle distillazioni di cui agli articoli 11, 12 bis, 15 o 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 non può superare i seguenti limiti:

- 8 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola A;

- 8,5 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola B;

- 10 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola C I a;

- 10,5 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola C I b;

- 11 % vol per vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola C II;

- 11,5 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nelle zone viticole C III.

2. Tuttavia, il titolo alcolometrico da prendere in considerazione, per i calcoli di cui al paragrafo 1, è il titolo alcolometrico effettivo reale per i vini consegnati alla distillazione da produttori che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri la prova che non hanno, durante la campagna in cui è stato elaborato il vino consegnato alla distillazione, proceduto, per nessuna parte della loro produzione, all'aumento del titolo alcolometrico:

- né aggiungendo mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato per il quale sia stata presentata una domanda di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79 o che abbia beneficiato di tale aiuto;

- né aggiungendo saccarosio.

Articolo 2

1. L'aiuto da versare al distillatore per i prodotti distillati in virtù di una delle distillazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è calcolato sulla base del titolo alcolometrico del prodotto ottenuto dalla distillazione, diminuito di una frazione corrispondente al divario tra il titolo alcolometrico effetttivo del vino consegnato ed i limiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Il quantitativo massimo di prodotto che può essere preso in consegna dall'organismo d'intervento in conformità delle disposizioni dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 è ottenuto moltiplicando il quantitativo totale di vino consegnato per il limite del titolo alcolometrico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e dividendo il risultato della moltiplicazione per il titolo alcolometrico del prodotto consegnato.

3. Qualora la consegna di vino alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 sia effettuata da un produttore diverso da quello assoggettato all'obbligo, le disposizioni che figurano nei paragrafi 1 e 2 si riferiscono al vino del produttore che effettua la consegna.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare il controllo dell'esattezza dei fatti e dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 1.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.