31986R3104

Regolamento (CEE) n. 3104/86 della Commissione del 13 ottobre 1986 relativo alla sospensione della pesca del salmone da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 14/10/1986 pag. 0017


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3104/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1986

relativo alla sospensione della pesca del salmone da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3725/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia (3), prevede dei contingenti di salmone per il 1986;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di salmone nelle acque della divisione CIEM III a (acque svedesi) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di salmone nella acque della divisione CIEM III a (acque svedesi) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1986.

La pesca di salmone nelle acque della divisione CIEM III a (acque svedesi) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.

(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 47.