31986R2890

Regolamento (CEE) n. 2890/86 della Commissione del 18 settembre 1986 relativo alla sospensione delle pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 19/09/1986 pag. 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2890/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

relativo alla sospensione delle pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2374/86 (4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1986;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE) VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zone CE) VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1986.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE) VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA,

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 07. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.

(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.

(4) GU n. L 206 del 30. 07. 1986, pag. 4.