31986R2887

Regolamento (CEE) n. 2887/86 della Commissione del 18 settembre 1986 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 19/09/1986 pag. 0011 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1986

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2400/86 (4), fissa al 31 agosto il termine entro cui i programmi di azioni promozionali per la campagna 1985/1986 devono essere presentati alla Commissione; che, per difficoltà di carattere amministrativo, non è possibile ultimare entro tale data gli studi preliminari ai programmi stessi, previsti all'articolo 2 bis del suddetto regolamento; che è pertanto opportuno prorogare il termine sopra citato, onde permettere di completare tali studi;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3461/85 ha fissato il termine di realizzazione delle azioni a 18 mesi a decorrere dal giorno della firma del contratto; che, a motivo, da un lato, dei termini esatti da osservare per la realizzazione delle azioni e, dall'altro, dei ritardi inerenti alla procedura relativa alla firma dei contratti, è opportuno disporre che il termine di realizzazione delle azioni decorra dalla data alla quale il programma è stato presentato alla Commissione, ferma restando la futura conclusione del contratto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, la data del 31 agosto è sostituita da quella del 30 settembre 1986.

2) All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:

« - i termini di realizzazione e il calendario delle varie azioni; le azioni devono essere realizzate entro i 18 mesi successivi al giorno in cui il programma è stato presentato alla Commissione; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

(3) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

(4) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 19.