Regolamento (CEE) n. 2490/86 della Commissione del 1° agosto 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1902/86 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 758/86 del Consiglio relativo al regime all' importazione applicabile per il 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi non membri del GATT, per quanto concerne la durata di validità di taluni titoli
Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1986 pag. 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2490/86 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1902/86 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 758/86 del Consiglio relativo al regime all'importazione applicabile per il 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi non membri del GATT, per quanto concerne la durata di validità di taluni titoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 (1), relativo alla tariffa doganale comune, in particolare l'articolo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1898/86 del Consiglio, del 17 giugno 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 758/86 relativo al regime all'importazione applicabile per il 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi non membri del GATT (2), in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 1902/86 della Commissione (3) definisce le modalità d'applicazione della concessione dei titoli d'importazione per i prodotti in questione, a seguito dell'aumento del contingente tariffario deciso in virtù del regolamento (CEE) n. 1898/86 di cui sopra; che il rilascio effettivo dei titoli ha luogo non il giorno della presentazione della domanda di titolo, ma a conclusione di una procedura d'esame e di comunicazione delle domande alla Commissione, che può dar luogo, se del caso, all'accettazione di quantitativi inferiori ai quantitativi richiesti, per rispettare il volume del contingente tariffario; che è opportuno prevedere pertanto che la durata di validità del titolo d'importazione decorra dalla data del rilascio effettivo e comprenda questo stesso giorno; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1902/86 viene aggiunto il seguente paragrafo: « 4. I titoli per i quali sono state presentate domande dal 25 al 27 giugno 1986 si considerano rilasciati il 4 luglio 1986; questo giorno è compreso nel periodo di validità del titolo ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3. (2) GU n. L 164 del 20. 6. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 164 del 20. 6. 1986, pag. 10.