Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 31/07/1986 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0173
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2392/86 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1986 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del marcato vitivinicolo (1), modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 2 e l'articolo 64 bis, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 64 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che il Consiglio adotti le disposizioni generali per l'istituzione di uno schedario viticolo comunitario per creare le condizioni indispensabili all'applicazione integrale delle misure previste dallo stesso regolamento; considerando che lo schedario viticolo è necessario per ottenere le informazioni sul potenziale produttivo e sull'andamento della produzione, indispensabili per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare dei regimi comunitari dell'intervento e degli impianti, nonché delle misure di controllo; considerando che, per motivi di ordine economico e tecnico, è opportuno escludere dall'obbligo di istituire uno schedario viticolo gli Stati membri la cui superficie vitata totale è molto limitata; considerando che lo schedario viticolo deve contenere i dati essenziali relativi alla struttura, all'evoluzione della stessa e alla produzione dell'azienda in causa; che, per garantire l'utilizzazione pratica dello schedario, è necessario disporre il raggruppamento di tutte le informazioni in un unico fascicolo aziendale; che, tuttavia, nei casi in cui la regolamentazione nazionale relativa alla tutela dei dati personali non consenta un siffatto raggruppamento, è opportuno ammettere una classificazione per singole aziende, sempreché ciò non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi perseguiti con l'istituzione dello schedario; considerando che è opportuno includere nello schedario i fascicoli di produzione relativi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti di origine viticola; considerando che, per evitare ogni rischio di violazione della vita privata, è opportuno disporre che gli Stati membri predispongano i mezzi atti a tutelare le persone interessate; che a questo proposito occorre, in particolare, assicurare che i dati raccolti unicamente a fini statistici non possano essere utilizzati ad altri fini e che le persone interessate abbiano la facoltà di far cancellare dagli schedari informatizzati i dati di cui non sia giustificata la detenzione oltre i termini necessari all'applicazione delle normative in virtù di cui essi figurano in detti schedari; considerando che, da un lato, è auspicabile poter disporre dei dati dello schedario entro il più breve termine possibile; che, dall'altro, tenuto conto della portata delle operazioni amministrative necessarie per l'istituzione dello schedario, è opportuno prevedere, per la completa realizzazione dello schedario, un termine di sei anni; che, tuttavia, ai fini della corretta gestione del mercato, in talune regioni è particolarmente importante conoscere determinati dati e, conseguentemente, per le regioni in causa, può rendersi necessario prescrivere un termine più breve; considerando che gli Stati membri possono procedere per tappe per pervenire all'istituzione completa dello schedario entro un periodo di sei anni; che occorre fissare termini ragionevoli per queste eventuali tappe per quanto riguarda la raccolta e il trattamento delle informazioni, cioè diciotto mesi per quelle esistenti e trentasei mesi per le altre; considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, elaborino programmi per la realizzazione dello schedario; che, tenuto conto della portata di tali programmi, del tempo necessario per la loro esecuzione e della necessità di avere uno schedario uniforme in tutta la Comunità sembra indispensabile che la Commissione assicuri l'istituzione dello schedario, in collegamento con gli organismi nazionali responsabili della realizzazione e dell'utilizzazione dello schedario; considerando che i dati contenuti nello schedario devono corrispondere costantemente alla situazione effettiva della viticoltura; che occorre quindi prevedere il loro aggiornamento permanente nonché regolari verifiche di tali aggiornamenti; considerando che, a motivo delle informazioni in esso contenute, lo schedario viticolo rappresenta uno strumento indispensabile di gestione e di controllo; che, conseguentemente, occorre che possano avervi accesso sia gli organismi competenti incaricati della gestione sia quelli responsabili dei controlli; considerando che il complesso delle misure previste è di interesse comunitario; che, pertanto, è opportuno disporre che la Comunità partecipi al finanziamento delle operazioni inerenti all'istituzione dello schedario viticolo; che l'importo di tale partecipazione è stimato a 59 milioni di ECU, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Gli Stati membri produttori di uve coltivate in pieno campo istituiscono per il loro territorio, in conformità del presente regolamento, uno schedario viticolo comunitario, in seguito denominato « schedario ». Lo schedario è costituito dal complesso delle informazioni di cui all'articolo 2. 2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 gli Stati membri la cui superficie vitata totale, in pieno campo, è inferiore a 500 ettari. Articolo 2 1. Per istituire lo schedario gli Stati membri: a) fanno un inventario, per ciascuna azienda in cui sono coltivate viti, dei dati relativi: - alla sua identificazione e ubicazione, - al riferimento delle superfici vitate, - alle sue caratteristiche generali e - alle caratteristiche delle viti che la compongono e dei prodotti che ne derivano. Gli Stati membri possono inoltre raccogliere informazioni complementari utili ad una migliore conoscenza del potenziale di produzione e di commercializzazione, relative in particolare alle superfici coltivate in serra e alla presenza di impianti di vinificazione; b) raccolgono, per ciascun viticoltore soggetto ad una delle dichiarazioni previste dalla legislazione vitivinicola comunitaria o nazionale, tutte le informazioni, risultanti dalle suddette dichiarazioni, relative in particolare alla produzione, all'evoluzione del potenziale viticolo, alle misure d'intervento nonché ai premi riscossi; c) riuniscono, per tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, soggette ad una delle dichiarazioni previste dalla legislazione vitivinicola comunitaria o nazionale, che trasformano e commercializzano materie prime di origine vitivinicola in uno dei prodotti disciplinati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79, esclusi i succhi di uve, l'aceto e i sottoprodotti della vinificazione, tutte le informazioni, risultanti dalle suddette dichiarazioni, relative in particolare ai premi riscossi, ai prodotti trasformati e alle pratiche enologiche. Gli Stati membri possono inoltre raccogliere le informazioni concernenti tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche che procedono ad una distillazione. 2. In base ai dati ottenuti in applicazione del paragrafo gli Stati membri costituiscono: a) un fascicolo aziendale per ciascun viticoltore di cui al paragrafo 1, lettera b). Il fascicolo aziendale reca tutte le informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b) e, qualora il viticoltore sia anche trasformatore, lettera c); b) un fascicolo di produzione per ciascuna persona o associazione di cui al paragrafo 1, lettera c). Il fascicolo di produzione reca tutte le informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1, lettera c). Se la regolamentazione nazionale relativa alla tutela dei dati personali non consente il raggruppamento in un unico fascicolo della totalità delle informazioni di cui al primo comma, il fascicolo aziendale o di produzione può non contenerli tutti. In tal caso, gli Stati membri vigilano a che uno o più organismi da essi designati classifichi, per persona soggetta, le informazioni non incluse nel fascicolo aziendale o di produzione. 3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e dopo averle verificate, gli Stati membri si accertano in particolare: - che tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, tenute a fare le dichiarazioni richieste dalla regolamentazione comunitaria vitivinicola rispettino questo obbligo; - dell'autenticità dei dati, in particolare di quelli relativi alla struttura dell'azienda. Articolo 3 1. Gli Stati membri provvedono: - alla conservazione dei dati contenuti nello schedario per tutto il periodo di tempo necessario all'applicazione delle misure cui si riferiscono e comunque per almeno le cinque campagne viticole successive a quella cui si riferiscono; - a riservare l'uso dello schedario viticolo unicamente all'applicazione della regolamentazione vitivinicola o a fini statistici o per misure strutturali. Se la loro regolamentazione lo consente, gli Stati membri possono anche prevedere l'uso dello schedario per altri fini, in particolare nel settore penale o fiscale; - a far sì che i dati raccolti soltanto a fini statistici non possano essere utilizzati per altri fini; - a far sì che vengano applicate le misure atte a garantire la tutela dei dati, in particolare contro furti e manipolazioni; - a far sì che alle persone soggette venga consentito l'accesso ai fascicoli che li riguardano, senza attese o spese eccessive; - a far sì che venga concesso alle persone soggette, il diritto di far mettere agli atti ogni modifica giustificata delle informazioni che li riguardano e in particolare il diritto di far cancellare periodicamente i dati che non presentano più alcun interesse. 2. I viticoltori: - non devono ostacolare in alcun modo la realizzazione del censimento effettuato dagli agenti a tal fine qualificati e - devono fornire a tali agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento. Articolo 4 1. Lo schedario è istituito integralmente entro un termine di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, nelle unità amministrative per le quali la conoscenza di taluni dati risulta indispensabile ai fini della corretta gestione del mercato a motivo, in particolare, della natura o del volume della produzione o del ricorso alle misure di intervento comunitarie, il termine d'istituzione dello schedario è ridotto ad un periodo da stabilire. 2. Quando l'istituzione dello schedario viene realizzata in base ad una programmazione geografica, in ogni unità amministrativa devono essere effettuate, a decorrere dall'inizio dei lavori, la raccolta e il trattamento dei dati di cui: - all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), entro 36 mesi al massimo; - all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), entro 18 mesi al massimo. Quando l'istituzione dello schedario viene realizzata mediante raccolta e trattamento successivi dei vari dati di cui all'articolo 2, queste operazioni vanno effettuate, a decorrere dall'inizio dei lavori, - entro 36 mesi al massimo per i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a); - entro 18 mesi al massimo per dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c). 3. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, elaborano il programma per l'istituzione dello schedario entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il programma: - indica i termini di esecuzione delle varie operazioni previste, le zone prioritarie in cui lo schedario deve essere istituito, i mezzi impiegati, nonché lo scaglionamento delle spese durante il periodo di realizzazione; - può prevedere la partecipazione delle associazioni di produttori all'istituzione dello schedario o di una parte di esso; - non appena istituito, è trasmesso alla Commissione. Articolo 5 1. Gli Stati membri predispongono i mezzi materiali necessari per consentire la gestione informatizzata dello schedario. 2. I fascicoli aziendali e di produzione sono gestiti da uno o più organismi designati da ciascuno Stato membro. Entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano il nominativo dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma e all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma. 3. Gli Stati membri provvedono al regolare aggiornamento dello schedario via via che le informazioni raccolte sono disponibili. 4. Per ciascuna azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri procedono, almeno ogni cinque anni e per la prima volta entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla costituzione del relativo fascicolo, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dal fascicolo dell'azienda in causa e la situazione effettiva della stessa. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica. 5. Gli Stati membri attuano una procedura di verifica delle informazioni raccolte nei fascicoli individuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Questa verifica si effettua; - con mezzi da determinare nell'ambito del programma di realizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3; - entro un periodo di tempo che non può superare di oltre dodici mesi i termini imposti all'articolo 4, paragrafo 2. Articolo 6 1. La Commissione, in collegamento con gli organismi nazionali incaricati di istituire lo schedario, si accerta della sua realizzazione e provvede all'applicazione uniforme del presente regolamento. 2. Per l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può ottenere dagli organismi nazionali di cui al paragrafo 1, se necessario sul luogo stesso, qualsiasi informazione sulla realizzazione e l'utilizzazione dello schedario, escluse quelle che permetterebbero l'identificazione della persona. La realizzazione e l'utilizzazione dello schedario rimangono sotto la responsabilità di detti organismi nazionali. Articolo 7 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari perché i propri organismi incaricati dell'applicazione e del controllo della regolamentazione vitivinicola abbiano accesso ai dati di cui all'articolo 2. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organismi di cui al paragrafo 1. Articolo 8 Gli Stati membri inviano periodicamente alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti all'istituzione dello schedario e sui provvedimenti presi per assicurarne la gestione. Nella relazione sono segnalate le difficoltà eventualmente incontrate e, se del caso, sono avanzati suggerimenti circa il riorientamento dei lavori e la revisione dei termini. La Commissione comunica agli Stati membri i programmi di istituzione dello schedario nonché le relazioni di cui al primo comma. A richiesta della Commissione, lo Stato membro o gli Stati membri, interessati forniscono elementi di valutazione supplementari. Articolo 9 1. La Comunità partecipa al finanziamento delle misure di cui agli articoli 1 e 2 nella misura del 50 % dei costi effettivi: - dell'istituzione dello schedario, - degli investimenti in materiale informatico di cui all'articolo 5, paragrafo1, necessario per la gestione dello schedario. 2. I lavori o investimenti che beneficiano della partecipazione comunitaria nell'ambito di altre azioni sono esclusi dal beneficio del presente articolo. 3. La partecipazione comunitaria è effettuata sotto forma di rimborsi, decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (2). Può essere tuttavia deciso un regime di anticipi agli Stati membri. 4. Al finanziamento comunitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70. 5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 10 L'elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) nonché la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79. Secondo la stessa procedura sono adottate le altre modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare: - quelle che consentono l'utilizzazione ai fini statistici e amministrativi dei dati figuranti nello schedario ed in particolare la loro comunicazione alla Commissione e agli Stati membri; - quelle che determinano le informazioni che devono essere utilizzate soltanto a fini statistici; - quelle relative all'applicazione dell'articolo 6; - quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario in Portogallo. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.