Regolamento (CEE) n. 2356/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i piselli congelati della sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune, originari della Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 205 del 29/07/1986 pag. 0006
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2356/86 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1986 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i piselli congelati della sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune, originari della Svezia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, vista la proposta della Commissione, considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità un protocollo complementare serà firmato entro breve termine; che, in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo, il Consiglio ha stabilito, con il regolamento (CEE) n. 774/86 (1), il regime applicabile agli scambi di taluni prodotti agricoli, tra l'altro con la Svezia; considerando che il regolamento precitato prevede l'apertura, a decorrere dal 1o marzo 1986, di un contingente tariffario comunitario di 6 000 t a dazio ridotto per i piselli congelati originari della Svezia, di cui 4 500 t sono riservate alla Spagna; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986; che in assenza di una clausola « prorata temporis » è opportuno aprire per il periodo considerato il volume contingentale annuale previsto; considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve esse effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Svezia durante un periodo di riferimento rappresentativo e dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato; considerando che nel corso degli ultimi due anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri, diversi dalla Spagna, di piselli, compresi i ceci, in provenienza dalla Svezia, presentano la seguente evoluzione: (in tonnellate) 1.2.3 // // // // Stati membri // 1983 // 1984 // // // // Benelux // 0 // 138 // Danimarca // 121 // 254 // Germania // 1 365 // 1 432 // Grecia // 231 // 0 // Francia // 0 // 0 // Irlanda // 0 // 0 // Italia // 2 764 // 7 568 // Portogallo // 223 // 0 // Regno Unito // 0 // 647 // // // // // 4 704 // 10 039 // // // considerando che, nei due anni presi in considerazione, i prodotti in questione anni sono stati importati solo da alcuni Stati membri mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori di un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune; considerando che, tenendo presente questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente tariffario s'aggirano approssimativamente sui seguenti valori: Benelux 0,94 Danimarca 2,54 Germania 18,97 Grecia 1,57 Italia 70,08 Portogallo 1,51 Regno Unito 4,39 considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questo prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 98 % del volume contingentale; considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stati membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri; considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Fino al 31 dicembre 1986, un contingente tariffario comunitario di 6 000 t è aperto nella Comunità per i piselli congelati della sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune, originari delle Svezia. 2. Nel limite di questo contingente tariffario, il dazio applicabile è fissato al 6 %. Tuttavia i prodotti in questione sono ammessi al dazio del 4,5 % quando sono importati in Spagna nel limite delle quote attribuite a questo Stato membro. 3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia. Articolo 2 1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti. 2. Una prima parte di questo contingente è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano ai quantitativi indicati in appresso: 1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 13 // Danimarca // 36 // Germania // 266 // Spagna // 4 500 // Grecia // 22 // Italia // 981 // Portogallo // 21 // Regno Unito // 61 3. La seconda parte del contingente, cioè 100 t, costituisce la riserva. 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva. Articolo 3 1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta. 2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica sino a esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo. Articolo 4 Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986. Articolo 5 Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 15 novembre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota inizale che, al 1o novembre 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 15 novembre 1986, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 1o novembre 1986 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva. Articolo 6 La Commissione comtabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena abbia ricevuto le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva. Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 20 novembre 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo. Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizione definite al paragrafo 3. Articolo 8 Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote. Articolo 9 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 113.