31986R2345

Regolamento (CEE) n. 2345/86 della Commissione del 25 luglio 1986 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1726/82 che fissa i centri d' intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 26/07/1986 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0168


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2345/86 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1986

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1726/82 che fissa i centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/82 della Commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 (4), ha fissato i centri d'intervento nella Comunità;

considerando che la regione di Mannheim è una zona di produzione di semi di girasole; che è opportuno che, per tale zona, venga fissato un centro d'intervento; che, tenuto conto delle zone di produzione esistenti, è opportuno fissare, per il Portogallo, due nuovi centri d'intervento; che occorre conseguentemente modificare l'elenco dei centri d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte « B » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1762/82 è modificata come segue:

a) È aggiunta la dicitura seguente:

« Repubblica federale di Germania;

- Mannheim »

b) Alla voce PORTOGALLO sono aggiunte le diciture seguenti:

- nella colonna Distretto: « Santarém

Setúbal »;

- nella colonna Località: « Abrantes

Barreiro ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

(3) GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 64.

(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.