Regolamento (CEE) n. 2345/86 della Commissione del 25 luglio 1986 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1726/82 che fissa i centri d' intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 26/07/1986 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0168
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2345/86 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1986 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1726/82 che fissa i centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/82 della Commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 (4), ha fissato i centri d'intervento nella Comunità; considerando che la regione di Mannheim è una zona di produzione di semi di girasole; che è opportuno che, per tale zona, venga fissato un centro d'intervento; che, tenuto conto delle zone di produzione esistenti, è opportuno fissare, per il Portogallo, due nuovi centri d'intervento; che occorre conseguentemente modificare l'elenco dei centri d'intervento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La parte « B » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1762/82 è modificata come segue: a) È aggiunta la dicitura seguente: « Repubblica federale di Germania; - Mannheim » b) Alla voce PORTOGALLO sono aggiunte le diciture seguenti: - nella colonna Distretto: « Santarém Setúbal »; - nella colonna Località: « Abrantes Barreiro ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8. (3) GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 64. (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.