Regolamento (CEE) n. 2122/86 della Commissione del 7 luglio 1986 che modifica, per la campagna 1985/1986, i regolamenti n. 93/67/CEE e (CEE) n. 496/70 per quanto riguarda il controllo di qualità degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 08/07/1986 pag. 0011 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2122/86 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1986 che modifica, per la campagna 1985/1986, i regolamenti n. 93/67/CEE e (CEE) n. 496/70 per quanto riguarda il controllo di qualità degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 12, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2162/84 della Commissione (3) ha modificato le norme di qualità che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione (4), per le mele e le pere da tavola, stabilendo in particolare che la frutta deve essere sufficientemente sviluppata da poter proseguire il suo processo di maturazione onde raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali; considerando che, per quanto concerne le mele, dall'esperienza acquisita è risultato che la verifica del loro stato di sviluppo poteva, in certi casi, incontrare difficoltà; che, per agevolare il lavoro degli organismi di controllo, è opportuno indicare i metodi cui ricorrere per valutare tale sviluppo; considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento n. 93/67/CEE della Commissione, del 3 maggio 1967, contenente le prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità (5), e il regolamento (CEE) n. 496/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, relativo alle prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di esportazione verso i paesi terzi (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1856/85 (7); considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel regolamento n. 93/67/CEE l'articolo 2 bis è sostituito del testo seguente: « Articolo 2 bis Per quanto concerne le mele, l'organismo competente può riferirsi ad una scala colorimetrica e/o ad una prova di regressione dell'amido (prova allo iodio) per verificare se è soddisfatta la condizione prevista nelle norme di qualità per le mele e pere che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, titolo II, lettera A, ultimo comma, primo trattino ». Articolo 2 Nel regolamento (CEE) n. 496/70 l'articolo 3 bis è sostituito dal testo seguente: « Articolo 3 bis Per quanto concerne le mele l'organismo competente può riferirsi ad una scala colorimetrica e/o ad una prova di regressione dell'amido (prova allo iodio) per verificare se è soddisfatta la condizione prevista nelle norme di qualità per le mele e pere che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, titolo II, lettera A, ultimo comma, primo trattino ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (3) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 27. (4) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1. (5) GU n. 90 del 10. 5. 1967, pag. 1766/67. (6) GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 11. (7) GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 29.