31986R2043

Regolamento (CEE) n. 2043/86 della Commissione del 30 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 del Consiglio che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 01/07/1986 pag. 0070 - 0071


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2043/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 del Consiglio che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5 e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che le restituzioni all'esportazione per taluni alimenti composti a base di cereali destinati allo Yemen del Nord sono state sensibilmente modificate nel regolamento (CEE) n. 2045/86 della Commissione (3);

considerando che, in conseguenza di tale misura temporanea, è necessario ridurre il periodo di validità dei titoli di esportazione per tali prodotti, per evitare perturbazioni sul mercato di esportazione in questione e scoraggiare operazioni speculative a lungo termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2042/75 (4) è modificato come segue:

La tabella A che figura nell'allegato II è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(3) Vedi pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione dei prodotti // Durata di validità // // // // 10.01 B I 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 10.01 B II // Frumento tenero e frumento segalato Segala Orzo Avena Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali Frumento duro Altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (1) // Fino allo scadere del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo // // // // 11.02 A I a) // Semole e semolini di frumento duro // Fino allo scadere del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo // // //

(1) Per quanto riguarda i prodotti classificati nella sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune destinati all'esportazione nello Yemen del Nord il periodo di validità è di 30 giorni a decorrere dalla data del rilascio del titolo ».