31986R2028

Regolamento (CEE) n. 2028/86 della Commissione del 30 giugno 1986 relativo a taluni titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 01/07/1986 pag. 0043 - 0043


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2028/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1986

relativo a taluni titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (4), prevede una tolleranza di quantità per l'esecuzione dei titoli d'importazione e di esportazione;

considerando che, nel periodo dal 2 all'8 agosto 1985, sono state presentate domande di titoli di esportazione di frumento tenero nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75; che tali domande sono state accettate e che i titoli rilasciati beneficiano della fissazione anticipata della restituzione sino al 31 luglio 1986, per esportazioni verso taluni paesi d'Africa;

considerando che alla data del rilascio dei suddetti titoli non era previsto che la campagna cerealicola iniziasse il 1o luglio invece del 1o agosto; che tale modifica della regolamentazione cerealicola determina una diminuzione di 25 ECU della restituzione fissata in anticipo per tutte le esportazioni effettuate nel luglio 1986 con tali titoli;

considerando che è opportuno adottare una misura che si adegui a tali circostanze, facendo in modo che gli operatori non siano penalizzati se non effettuano le consegne previste nel luglio 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i titoli di esportazione le cui domande sono state presentate dal 2 all'8 agosto 1985 con fissazione anticipata della restituzione per il frumento tenero da esportare verso i paesi della zona V a, quale definita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (5), rilasciati in base all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75 e in deroga all'articolo 2 di tale regolamento, l'obbligo di esportare si considera adempiuto quando il quantitativo esportato è inferiore del 12 % al massimo al quantitativo indicato nel titolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

(5) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.