31986R2009

Regolamento (CEE) n. 2009/86 del Consiglio del 24 giugno 1986 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'altro

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 30/06/1986 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 2009/86 DEL CONSIGLIOdel 24 giugno 1986relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'alltro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Parlamento europeo,considerando che è opportuno che la Comunità approvi,

per poter realizzare i propri obiettivi nel settore delle rela-

zioni economiche esterne, l'accordo di cooperazione con i

paesi parte al trattato generale di integrazione economica

centramericana, nonché Panama;considerando che talune azioni di cooperazione economica prospettate dall'accordo oltrepassano i poteri d'azione previsti dal trattato nel settore della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i

paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'altro.Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 11 dell'accordo (1).

Articolo 3

Nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 7 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.