Regolamento (CEE) n. 2009/86 del Consiglio del 24 giugno 1986 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'altro
Gazzetta ufficiale n. L 172 del 30/06/1986 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CEE) N. 2009/86 DEL CONSIGLIOdel 24 giugno 1986relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'alltro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Parlamento europeo,considerando che è opportuno che la Comunità approvi, per poter realizzare i propri obiettivi nel settore delle rela- zioni economiche esterne, l'accordo di cooperazione con i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana, nonché Panama;considerando che talune azioni di cooperazione economica prospettate dall'accordo oltrepassano i poteri d'azione previsti dal trattato nel settore della politica commerciale comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi parte al trattato generale di integrazione economica centramericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, dall'altro.Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 11 dell'accordo (1). Articolo 3 Nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 7 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.