31986R1996

Regolamento (CEE) n. 1996/86 della Commissione del 27 giugno 1986 che modifica i regolamenti (CEE) n. 618/86, (CEE) n. 619/86, (CEE) n. 620/86, (CEE) n. 621/86 e (CEE) n. 622/86 per quanto concerne lo scaglionamento dei contingenti iniziali per il 1986 applicabili alle importazioni in Portogallo e in Spagna dei prodotti del settore delle uova e del pollame e delle carni di conigli domestici

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 28/06/1986 pag. 0028 - 0029


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/86 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 618/86, (CEE) n. 619/86, (CEE) n. 620/86, (CEE) n. 621/86 e (CEE) n. 622/86 per quanto concerne lo scaglionamento dei contingenti iniziali per il 1986 applicabili alle importazioni in Portogallo e in Spagna dei prodotti del settore delle uova e del pollame e delle carni di conigli domestici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (2), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 493/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (3), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 494/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa il contingente iniziale all'importazione in Portogallo delle carni di conigli domestici in provenienza dai paesi terzi (5), in particolare l'articolo 2,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 618/86 (6), (CEE) n. 619/86 (7), (CEE) n. 620/86 (8), (CEE) n. 621/86 (9) e (CEE) n. 622/86 (10) della Commissione, hanno stabilito, per il 1986, talune modalità per l'applicazione dei contingenti iniziali applicabili alle importazioni in Portogallo e in Spagna dei prodotti del settore delle uova e del pollame e delle carni di conigli domestici;

considerando che, per facilitare la gestione dei suddetti contingenti, è opportuno prevedere il loro scaglionamento durante l'anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 618/86 è aggiunto il comma seguente:

« I contingenti sono scaglionati durante l'anno come segue:

- almeno il 33 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1986,

- almeno il 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1986,

- almeno il 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1986 ».

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/86 è aggiunto il comma seguente:

« Il contingenti sono scaglionati durante l'anno come segue:

- almeno il 33 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1986,

- almeno il 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1986,

- almeno il 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1986 ».

Articolo 3

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 620/86 è aggiunto il comma seguente:

« I contingenti sono scaglionati durante l'anno come segue:

- almeno il 33 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1986,

- almeno il 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1986,

- almeno il 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1986 ».

Articolo 4

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 621/86 è aggiunto il comma seguente:

« Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- il 50 % nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto 1986,

- il 50 % nel periodo dal 1o settembre al 31 dicembre 1986 ».

Articolo 5

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 622/86 è aggiunto il comma seguente sottoparagrafo:

« Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- almeno il 33 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1986,

- almeno il 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1986,

- almeno il 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1986 ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(3) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 31.

(4) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

(5) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 33.

(6) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 48.

(7) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

(8) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 54.

(9) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 56.

(10) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 58.