31986R1994

Regolamento (CEE) n. 1994/86 della Commissione del 26 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 67/86 relativo alle misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di lamponi conservati provvisoriamente

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 28/06/1986 pag. 0025 - 0025


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 67/86 relativo alle misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di lamponi conservati provvisoriamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 67/86 della Commissione (3), ha previsto misure di salvaguardia per i lamponi conservati provvisoriamente, istituendo un prezzo minimo da rispettare all'importazione nella Comunità ed applicando un onere compensativo ai prodotti che non rispettano tale prezzo; che, a norma dell'articolo 6, il suddetto regolamento si applica sino al 30 giugno 1986;

considerando che, data l'attuale situazione di mercato, non sono esclusi i rischi di perturbazioni del mercato, proprio nel momento in cui sta per iniziare il raccolto nella Comunità; che le misure prese dovrebbero rendere possibile una nuova valutazione della situazione nei prossimi mesi; che, stando così le cose, è opportuno prorogare le misure in vigore per un periodo limitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 67/86, la data del « 30 giugno 1986 » è sostituita dal « 15 ottobre 1986 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 12 del 16. 1. 1986, pag. 13.