31986R1985

Regolamento (CEE) n. 1985/86 del Consiglio del 24 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 28/06/1986 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0117


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1985/86 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che il regime di aiuto forfettario e di aiuto complementare previsto dal regolamento (CEE) n. 1117/78 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (3), non è adeguato alla struttura e ai mezzi a disposizione di talune imprese di trasformazione dei foraggi essiccati che incontrano difficoltà a stipulare direttamente contratti con numerosi produttori; che è opportuno, ai fini di una corretta amministrazione, consentire loro di approvvigionarsi presso operatori economici che offrano garanzie da determinarsi e che abbiano stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all'articolo 1 che:

a) producono foraggi essicati rispondenti ad una qualità minima da determinare;

b) soddisfano alle condizioni necessarie per stabilire il diritto all'aiuto;

c) sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare;

- aver lavorato la propria produzione ovvero, in caso di associazione, quella dei loro soci;

- essersi approvvigionate presso persone giuridiche o fisiche che offrano talune garanzie da determinarsi e che abbiano stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare.

Tali aiuti sono corrisposti dallo Stato membro sul cui territorio sono prodotti i foraggi essiccati. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) Parere reso il 13 giugno 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.