Regolamento (CEE) n. 1985/86 del Consiglio del 24 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 28/06/1986 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0117
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1985/86 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che l'esperienza acquisita dimostra che il regime di aiuto forfettario e di aiuto complementare previsto dal regolamento (CEE) n. 1117/78 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (3), non è adeguato alla struttura e ai mezzi a disposizione di talune imprese di trasformazione dei foraggi essiccati che incontrano difficoltà a stipulare direttamente contratti con numerosi produttori; che è opportuno, ai fini di una corretta amministrazione, consentire loro di approvvigionarsi presso operatori economici che offrano garanzie da determinarsi e che abbiano stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è sostituito dal testo seguente: « 1. Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all'articolo 1 che: a) producono foraggi essicati rispondenti ad una qualità minima da determinare; b) soddisfano alle condizioni necessarie per stabilire il diritto all'aiuto; c) sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: - aver stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare; - aver lavorato la propria produzione ovvero, in caso di associazione, quella dei loro soci; - essersi approvvigionate presso persone giuridiche o fisiche che offrano talune garanzie da determinarsi e che abbiano stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare. Tali aiuti sono corrisposti dallo Stato membro sul cui territorio sono prodotti i foraggi essiccati. ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) Parere reso il 13 giugno 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.